Piano Finanziario 4you e facoltà di recesso

26\02\2012 – Per lungo tempo, alcuni Istituti Bancari hanno commercializzato il prodotto finanziaro denominato “4you”: si trattava di un’offerta commerciale comprendente l’erogazione, da parte della Banca, di un mutuo,  finalizzato all’acquisto di Obbligazioni e di una quota di un Fondo Comune di Investimento, nonché la costituzione in pegno in favore della banca, a garanzia, della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate, ed, infine, l’accensione di un Conto Deposito titoli e di un Conto Corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo. Di recente, sulla validità e sulla regolarità di tale strumento finanziario, si è espressa la Corte di Cassazione in sede Civile, con la Sentenza n. 1584/12, pronunciata dalla I° Sezione della stessa: in tale pronuncia, la Suprema Corte ha, preliminarmente, chiarito quale sia la natura giuridica di tale forma d’investimento, e lo ha definito un “combinazione di contratti”, o, più precisamente, utilizzando il linguaggio tecnico, un prodotto finanziario “di sintesi”, avendo, lo stesso, ad oggetto, sia Titoli obbligazionari, sia quote di F.C.I.. La Suprema Corte ha, poi, specificato che la pluralità dell’oggetto dello “4you” dà vita ad una  fattispecie negoziale “autonoma”, poiché le diverse componenti della complessa fattispecie sono tra loro funzionalmente e teleologicamente correlate, e che, pertanto, “aut simul stabunt, aul simul cadent”. Tale fattispecie “autonoma”, secondo la i Supremi Giudici, è, dunque, espressamente riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari previsti dall’art. 1, co. II°, lett. b), c) e j), del D.Lgs. n. 58/1998, secondo cui, per “strumenti finanziari” s’intendono, tra gli altri, “le Obbligazioni”, “le quote di Fondi Comuni di Investimento” (lett. B-c), nonché “le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere” (lett. j). Sulla scorta della suddetta normativa, gli Ermellini hanno, così, puntualizzato che il Piano finaziario “4you”, debba essere considerato come uno strumento finanziario, costituito da una peculiare combinazione di Titoli obbligazionari e di quote di un Fondo Comune d’Investimento, nel contesto unitario di un’operazione di finanziamento garantita dal pegno costituito sui medesimi strumenti finanziari e finalizzata, sia alla restituzione del finanziamento erogato, sia alla realizzazione dell’investimento, e che, pertanto, deve essere assoggettato alla relativa disciplina, prevista dal T.U.F., Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria (D.Lgs. n. 58/98), ed, in particolare, all’art. 30 dello stesso, relativo all’offerta “fuori sede”, nello specifico, all’obbligo, previsto a pena di “nullità” del Contratto, di indicare espressamente, nei Moduli o Formulari, la facoltà di Recesso.

Avv. Antonella Rigolino

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