Mediazione civile, commerciale e fiscale

I nostri tempi sono caratterizzati da una giustizia lenta che ha appesantito così tanto se stessa che a volte non riesce ad andare più avanti. E così, in Italia si è cercato di trovare rimedio a questa lentezza cronica con l’istituto della mediazione, nello specifico, civile e commerciale, considerato che insieme al D. Lgs. 28/2010 abbiamo recepito la Direttiva Comunitaria n.08/52/CE del 21/05/2008. In Italia, la mediazione che altro non è che un accordo tra le parti coinvolte, è stata resa obbligatoria, dal 21 Marzo 2011 per le seguenti materie civili e commerciali: diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodati, affitti di azienda, risarcimenti danni da responsabilità medica, risarcimenti danni da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. A queste materie, dal 20 marzo 2012, si sono aggiunte quelle riguardanti il condominio e il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Questo sta a significare che se un cittadino ha una lite sulle anzidette materie, prima di andare davanti al giudice, deve attivare la mediazione presso un Organismo a ciò abilitato. E’ una metodologia molto più veloce ed economica che sta incominciando a ottenere il gradimento e l’ampliamento anche ad altri settori come quello fiscale. E così dal 1° aprile 2012 , per le liti con l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a ventimila euro, è obbligatoria la mediazione tributaria in quanto il cittadino dovrà esibire insieme al ricorso tributario un reclamo obbligatorio con un’ offerta di mediazione (facoltativa per l’altra parte che può anche respingerla). Per di più, la recente proposta di riforma del mercato del lavoro prevede, in caso di licenziamento, una conciliazione obbligatoria (prima già prevista nel nostro ordinamento e da qualche anno abrogata).

A.G.

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