Cagionare fumi e odori sgradevoli costituisce illecito penale

19\05\2012 – In materia di emissioni di gas, vapori o fumo, provenienti da locali pubblici o aperti al pubblico o da locali privati di uso comune, tali da provocare le cd. molestie “olfattive”, la Giurisprudenza di legittimità si è recentemente pronunciata, statuendo che “Quando i fumi e gli odori sprigionati dalla cottura dei cibi di un bar molestano la famiglia che abita l’appartamento, nei pressi del quale passa il tubo di scarico della cucina, il gestore dell’esercizio è responsabile per il reato di emissioni moleste”. Specificamente, la Corte di Cassazione Penale, con Sentenza n.16670/12, ha affermato che ricorre, in tali casi, la fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 674 del Codice Penale, rubricato “Getto pericoloso di cose”. Invero, in tale materia non esiste una legislazione statale che prevede disposizioni specifiche e valori-limite in materia di odori; conseguentemente, è il criterio della “stretta tollerabilità” a costituire il parametro per determinare la legalità o meno dell’emissione, e non quello della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 del Codice Civile, anch’esso, comunque, condizionato dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l’emissione molesta. Invero, posto che, per “molestia”, la Giurisprudenza intende tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione della persona, il reato di emissioni moleste p. e p. dal succitato art. 674 C.p., è un reato cd. “di pericolo”, ossia, ai fini della sua configurazione, non occorre che si verifichi l’effettivo nocumento alle persone, ma è sufficiente la semplice attitudine delle emissioni de quo a cagionare effetti dannosi, atti ad offendere o molestare le persone. E, tra le cose atte ad offendere o molestare le persone, per costante ed uniforme interpretazione giurisprudenziale, rientra ogni possibile causa di lesione, effettiva o potenziale, dell’integrità personale, fondamentale valore costituzionale tutelato e garantito dalla legge, finanche, nei confronti del pericolo di insozzarsi o, più semplicemente, come nel caso de quo, di provare fastidio o disturbo a fronte di un cattivo odore.

Avv. Antonella Rigolino

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