Risarcibile lo scippo subito tornando dal lavoro

28\07\2012 – Già un precedente articolo del Quotidiano ha trattato il tema dell’infortunio “in itinere”, ossia dell’infortunio che si verifica, ai danni del lavoratore, durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro, nonché quello che si verifica durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti, qualora non esista una mensa aziendale. Oggi approfondiamo questo tema, soffermandoci su un caso sottoposto di recente al vaglio della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, e che ha visto, come sfortunata protagonista, una signora di Perugia, la quale, tornando a casa dopo il lavoro, è stata aggredita da alcuni malviventi che l’hanno scippata, procurandole varie lesioni. I Giudici di prime cure, sia in I° che in II° grado, le hanno negato il diritto all’indennizzo come infortunio “in itinere”, ritenendo che “il fatto doloso di un’altra persona (cioè, dell’aggressore) aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi connessi”. Con tale motivazione, dunque, il Tribunale del Lavoro prima e la Corte di Appello poi, hanno negato alla signora il riconoscimento dell’indennità temporanea e della relativa rendita conseguente all’infortunio occorsole. Tale tesi non ha, però, l’avallo della Suprema Corte, la quale, con la Sentenza di legittimità n. 11545/12, ha, dapprima, espressamente bocciato il convincimento dei Giudici di merito, secondo i quali tra la prestazione lavorativa della ricorrente e l’evento lesivo occorsole sussisteva solamente “coincidenza cronologica e topografica, per cui nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra evento ed esecuzione della prestazione”, e, conseguentemente, hanno ribaltato la loro decisione, statuendo che “è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore ‘in itinere’ ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”. Con tale motivazione gli Ermellini hanno, così, provveduto a cassare la Sentenza di II° grado impugnata dalla ricorrente, ed hanno rinviato la causa alla Corte di Appello di Ancona, la quale, essendo tenuta ad applicare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, dovrà provvedere a dichiarare risarcibile l’infortunio “in itinere” occorso alla ricorrente ed a condannare l’I.N.A.I.L. al relativo indennizzo.

Avv. Antonella Rigolino

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