I prodotti dimagranti non sono “Galenici Magistrali”

08\09\2012 – Con ricorso proposto in Cassazione un farmacista ha contestato l’ordinanza di sequestro emessa dai Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, avente ad oggetto n. 92 preparati farmaceutici, cd. “Preparazioni galeniche magistrali”, sprovviste di ricetta medica e di etichetta, da lui prodotti e commercializzati: tali farmaci erano rivolti, secondo quanto affermato dal farmacista, non alla pubblica vendita, ma a clienti che si erano rivolti a lui, quale “specialista” di malattie del metabolismo. La Corte di Cassazione, pero, nel vagliare il ricorso posto al suo vaglio, ha illustrato e specificato le condizioni ed i limiti circa la legittimità di produzione e di commercializzazione di tali prodotti, statuendo che, se sono autorizzati dalle norme dell’Unione Europea o dall’A.I.F.A. possono essere commercializzati liberamente; in caso contrario, però, tali preparazioni galeniche magistrali devono essere vendute esclusivamente dietro prescrizione medica, che indichi anche qualità degli ingredienti e dosaggio di ogni componente, per far sì, in tal modo, che ogni preparato sia creato “ad hoc” per le necessità del singolo paziente e per una specifica occasione. Nello specifico, al Suprema Corte ha statuito che il prodotto galenico deve essere caratterizzato dalla cd. “estemporaneità”, ossia limitato a casi particolari e specifici, e che, nella preparazione dello stesso, la quantità non può essere ingente, ma deve essere fatta “per unità”.

Pertanto, la Corte di Cassazione, sulla scorta di tali linee guida, con Sentenza n. 3386/12 ha rigettato il ricorso, condannando il farmacista per violazione del D.Lgs. 218/06.

Avv. Antonella Rigolino

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