Accattonaggio e riduzione in schiavitù

06\10\2012 – Il dilagante fenomeno dell’accattonaggio è stato, di recente, ritenuto penalmente rilavante dalla Corte di Cassazione, la quale, con la Sentenza n. 37638/12, ha statuito che integra il reato di “Riduzione di schiavitù”, previsto e punito dall’art. 600 del Codice Penale, il comportamen20121006-093253.jpgto di colui che costringe minorenni a chiedere l’elemosina. Secondo tale articolo, infatti, “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”. Invero, secondo la Convenzione di Ginevra del 25 Settembre 1926, ratificata dal nostro Paese con il Regio Decreto n. 1723/28, “La schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi”: difatti, il bene giuridico leso dalla riduzione in schiavitù e protetto dal nostro Ordinamento Giuridico è proprio lo “stato di libertà” dell’individuo, stato irrimediabilmente compromesso dal potere di disposizione che, su di lui, esercita il soggetto agente, anche mediante l’uso di percosse o minacce. In realtà, la richiesta di elemosina non costituisce, di per sé, un reato; difatti, con la Legge n. 205/99 è stato espressamente abrogato il reato di “Mendicità”, ex art. 670 del Codice Penale, il quale puniva con l’arresto fino a tre mesi colui che mendicava in luogo pubblico o aperto al pubblico. Tale attività è, dunque, lecita nella misura in cui la richiesta sia ispirata all’umana solidarietà, al sentimento della carità, senza in alcun modo intaccare, né l’ordine pubblico né la pubblica tranquillità, né tanto meno la libertà personale del richiedente. Nel corso del processo, la difesa dell’imputato ha fondato la propria tesi ritenendo che, per la cultura della Comunità Rom, alla quale appartiene l’imputato, la richiesta di elemosina da parte di minorenni costituisce un vero e proprio “stile di vita”, una vera e propria “attività lavorativa”, attività che non ha nulla a che vedere con il maltrattamento e/o dei minori. Di tale avviso non è stata, però, Suprema Corte, la quale ha, invece, ravvisato nel comportamento dell’imputato l’ipotesi di reato della “Riduzione in schiavitù”, ritenendo sufficiente, ai fini dell’integrazione di tale reato, l’approfittamento da parte dell’imputato della condizione di inferiorità psichica e fisica dei figli minorenni. Né, a parere degli Ermellini, è possibile degradare il reato da “Riduzione in schiavitù” ex art. 600 C.P. a “Maltrattamento di minori” ex art. 572 C.P., per come richiesto in subordine dalla difesa dell’imputato, poiché diversi sono i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme penalistiche: in particolare, l’art. 600 C.P. relativo alla “Riduzione in schiavitù” tutela, come sopra detto, lo stato di libertà dell’individuo, mentre l’art. 572 C.P. mira a garantire rapporti corretti all’interno del nucleo familiare, non improntati, quindi, a vessazioni, minacce o violenze.

Avv. Antonella Rigolino

 

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