Tar del Veneto da ragione a Rangers d’Italia: l’associazione conserva la personalità giuridica

Il T.A.R del Veneto – sez. III con sentenza del 9 aprile 2013 n.431, riteneva illegittimo – per violazione dell’art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – il provvedimento di estinzione della persona giuridica adottato a due soli giorni di distanza dalla comunicazione di avvio del procedimento. Infatti, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato l’importante sentenza sul ricorso, proposto dalla Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia, contro l’Amministrazione dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Padova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. Il ricorso è stato presentato per l’annullamento- del decreto del Prefetto di Padova con cui è stata disposta l’estinzione della persona giuridica dell’Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia. Nei fatti, la ricorrente associazione di volontariato Rangers d’Italia, che persegue finalità di valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali, con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta con decreto del presidente della Repubblica n. 296 del 30 marzo 1982, esponeva di aver presentato alla Prefettura di Padova il 27 maggio 2011 un’istanza per l’approvazione di alcune modifiche statutarie deliberate dall’assemblea dei soci il 30 aprile 2011, alla quale sono stati allegati i bilanci preventivi e i conti consuntivi. La Prefettura, con nota chiedeva di redigere una relazione sulla situazione economico finanziaria, evidenziando irregolarità nell’approvazione del bilancio per la mancata certificazione dei revisori dei conti e per l’esistenza di dubbi circa l’effettiva consistenza patrimoniale. Il 29 aprile 2012 si è svolgeva una nuova assemblea avente ad oggetto l’approvazione del bilancio 2010 e 2011 previa presentazione della relazione dei revisori dei conti. Prima ancora dello svolgimento dell’assemblea, la Prefettura di Padova con nota, comunicava l’avvio del procedimento di estinzione e cancellazione dal registro delle persone giuridiche, motivato dalle irregolarità contabili e dalla mancata produzione della documentazione richiesta. Il provvedimento veniva impugnato e nel frattempo l’associazione, ritenendo di aver dimostrato il venir meno delle irregolarità presentava istanza di annullamento in autotutela o di revoca del provvedimento di estinzione. La presentazione di ulteriore documentazione e l’indicazione di motivi aggiunti determinava la conclusione favorevole all’associazione dell’iter instaurato. Ragioni per cui il ricorso originario ed i motivi aggiunti dovevano essere accolti, con assorbimento delle censure non espressamente esaminate, e conseguente annullamento degli atti impugnati. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciandosi sul ricorso e i motivi aggiunti, li accoglieva e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati nel senso precisato in motivazione. La notizia viene diffusa dai responsabili del Nucleo di Bianco POLLIFRONE Antonio e del Nucleo di Reggio Calabria VALORE Natale. Entrambi esternano i sentimenti di soddisfazione e commozione di tutti gli associati, i quali acquisiscono nuovamente serenità, per proseguire al meglio la propria attività a favore della collettività. I Rangers d’Italia di Bianco e Reggio Calabria continuano con accresciuta lena la loro opera per il conseguimento di quelle che sono le finalità e gli obiettivi fondamentali dell’ Associazione: la salvaguardia dell’ambiente naturale e la difesa ecologica, nonché la protezione civile. I servizi, mai interrotti, vengono organizzati e garantiti con regolarità a favore della cittadinanza.

Reggio Calabria 10 maggio 2013

comunicato stampa – Rangers d’Italia – Nucleo di Bianco – Nucleo di Reggio Calabria

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