Test del DNA effettuato furtivamente

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14\10\2013 — Con la recente Sentenza n. 21014/13 la Corte di Cassazione, I° Sezione Civile, si è espressa in tema di test del D.N.A. effettuato all’insaputa del soggetto interessato: il caso giunto all’On.le vaglio degli Ermellini ha riguardato un signore che, in seno al procedimento civile di disconoscimento di paternità, intendeva produrre in giudizio l’esito del test del D.N.A., esperito da un’agenzia investigativa senza il consenso del titolare, su due mozziconi di sigaretta fumata dal presunto figlio nato dal primo matrimonio, e a lui sottratti furtivamente. Sul caso si era pronunciato il Garante della Privacy, al quale il presunto figlio si era rivolto, con reclamo proposto ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 196/03, adducendo l’illegittimità dell’esame genetico effettuato senza il suo preventivo consenso. A seguito del predetto reclamo, il Garante della Privacy aveva, così, proibito ogni ulteriore attività di trattamento dei dati genetici del ricorrente ed ogni altra operazione volta all’utilizzo degli stessi in seno al procedimento civile di disconoscimento di paternità all’epoca in corso. Impugnata tale decisione dell’Autorità Garante da parte del presunto padre, i Giudici di Legittimità con la Sentenza n. 21014/13 hanno, però, avallato la decisione del Garante della Privacy, affermando che “un test genetico meramente o predittivo e non indispensabile ai fine di valutare se esercitare un diritto, ancorché di pari rango di quello de contro-interessato, possa essere svolto senza il consenso del titolare dei dati, dovendosi rilevare, al riguardo, una netta continuità di regime giuridico nel trattamento dei dati genetici tra la fase anteriore e quella successiva all’emanazione dell’apposita autorizzazione prescritta nell’art. 90 del d.lgs. n. 196 del 2003”.

Avv. Antonella Rigolino

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