Contestazione del testamento olografo

Testamento11\01\2014 – Il testamento olografo è una delle modalità previste dal nostro Ordinamento Giuridico per esprimere le proprie volontà “post mortem”: rispetto al testamento “pubblico” e a quello “segreto”, che richiedono specifici e rigorosi elementi costutivi ai fini della loro validità ed efficacia, quello “olografo” costuituisce, invece, la forma più semplice, economica e pratica, poichè non richiede particolari formalità, ad esempio, né la presenza del Notaio né, tantomeno, di testimoni. Difatti, derivando la sua denominazione “olografo” dal greco “olos”, ossia “tutto” e “grafo”, ossia “scritto”, è sufficiente che il testatore, cd. “de cuius”, esprima liberamente le proprie volontà post mortem, per iscritto, datando e firmando il documento, così come espressamente previsto dall’art. art. 602 del Codice Civile, secondo cui “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. Chiaramente, consistendo tale forma di testamento nella semplice manifestazione della propria volontà post mortem, senza la necessità di particolari formalità, che costituirebbero anche garanzia di veridicità ed autenticità dello stesso, come, ad esempio, la presenza del Notaio-Pubblico Ufficiale e di Testimoni, può essere facilmente impugnato sotto tali profili da parte di eredi che, all’apertura dello stesso, e, quindi, alla morte del testatore, dalla lettura delle disposizioni in esso contenute si ritengano pregiudicati dei propri diritti successori. Orbene, sugli strumenti idonei a contestare l’autenticità del testamento olografo è tutt’oggi aperto un contrasto giurisprudenziale tra due orientamenti: in particolare, secondo parte della giurisprudenza espressasi sul punto, si ritiene che, poichè il testamento olografo mantiene la natura di “scrittura privata”, sebbene debba rispettare gli esigui requisiti formali previsti dal suindicato articolo 602 C.C., e sebbene la sua efficacia derivi dal riconoscimento, espresso o tacito, da parte del soggetto contro il quale tale scrittura è prodotta, lo strumento per contestarne la sua autenticità è il cd. “disconoscimento di scrittura privata”, proposto da colui che ne contesta l’autenticità, e che pone, a carico della controparte, l’onere di dimostrare che la scrittura privata non è contraffatta e che proviene dal suo autore “apparente”, ossia dal “de cuis” deceduto.

Secondo, invece, altro orientamento goiusrisprudenziale, per contestare l’autenticità del testamento olografo è sufficiente proporre una “querela di falso”, secondo le modalità e le forme previste dagli artt. 261 e sgg. del Codice Civile: invero, quest’ultimo indirizzo è stato avallato, di recente, dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15169/10, la quale, preliminarmente, statuisce il principio della cd. “libertà di forma” per la contestazione delle scritture private provenienti da terzi, ed, in seconda battuta, limita l’efficacia di tale principio proprio al testamento olografo, in quanto, ritenendolo un documento che conferisce alle disposizioni in esso contenute un’incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, ai fini della contestazione della sua autenticità, occorre proporre querela di falso. Tale decisione non ha, però, definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale tra i due orientamenti sopra esposti, cosicchè anche la recentissima Ordinanza interlocutoria n. 28586/13, pronunciata dalla Corte di Cassazione, II° Sezione Civile, ha rinviato gli atti processuali relativi all’impugnazione sottoposta al Suo On.le vaglio, al Primo Presidente della Suprema Corte, affinchè, assegnando l’annosa querelle alle Sezioni Unite, si giunga alla definitiva soluzione del contrasto giurispriudenziale ed alla pronuncia di decisivi principi di diritto in materia.

Avv. Antonella Rigolino

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