Semaforo rosso e responsabilità

01\02\2014 – Assai dibattuta è la questione relativa all’imputazione della responsabilità in caso di sinistri stradali causati dal mancato rispetto del semaforo rosso: tra i principi di diritto espressi sul punto, uno degli ultimi orientamenti prevede che ciascun conducente di un veicolo ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni compiute degli altri utenti della strada e, conseguentemente, cercare di superarle senza procurare danno altrui. Tale principio trae la propria ratio nel combinato disposto dell’art. 140, comma I°, del Codice della Strada, secondo cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”, e del successivo articolo 141, in virtù del quale l’utente della strada ha l’obbligo di adeguare la velocità del veicolo alle concrete condizioni della circolazione, nonchè l’obbligo di conservare sempre il controllo del mezzo.semaforo rosso Con la recente pronuncia n. 1365/13 la Corte di Cassazione ha, in parte, mitigato tale orientamento, statuendo che “nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, secondo comma cod. civ., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma va altresì affermato che, pur essendo i conducenti dei veicoli antagonisti tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro, quest’onere non sussiste quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile”.  Invero, a parere insindacabile dei Giudici di legittimità, nel caso di scontro tra veicoli, la circostanza che uno dei due conducenti abbia attraversato l’incrocio regolato da impianto semaforico in rosso, determina, di per sè, il superamento della presunzione di responsabilità “concorrente” ex il suindicato articolo 2054, comma I°, del Codice Civile, secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, poichè, secondo gli Ermellini, il conducente dell’altro veicolo che guida il veicolo in virtù del semaforo verde lui spettante, non è in alcun modo obbligato ad una particolare circospezione circa il comportamento altrui, quale può essere anche l’attraversamento dell’incrocio con semaforo giallo.

Avv. Antonella Rigolino

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