IL cd. “riciclo” dei dati personali dei consumatori

callcenter15\03\2014 – Una recente Sentenza della Corte di Cassazione ha avuto ad oggetto le offerte commerciali proposte telefonicamente: accade assai di frequente, infatti, che si venga contattati per l’acquisto di beni e servizi, da parte di aziende, alle quali non sono stati forniti i propri dati personali e, conseguentemente, non è stato prestato il consenso al trattamento degli stessi. Tali aziende riescono ad entrare in possesso dei dati personali di “ignari” utenti, poichè tali dati vengono illegittimamente “trasmessi” da altre aziende, che sono in possesso degli stessi, in quanto forniti espressamente dall’interessato. Con la Sentenza n. 5452/14 la Suprema Corte, già pronunciatasi sul punto in svariate decisioni, ha ribadito con estrema fermezza che un’azienda, legittimamente in possesso dei dati personali di consumatori, quali nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, ect…, non può in alcun modo “cedere” il proprio database ad altre società senza il preventivo consenso degli interessati: gli Ermellini, quindi, oltre a vietare il cd. “riciclo” dei dati personali, dichiara espressamente “illegittime” le telefonate a scopo commerciale effettuate dalle aziende che, prive di consenso espresso, acquisiscono ed utilizzano i dati personali di ignari utenti. Costoro, quindi, al fine di vedere tutelato il proprio “diritto alla privacy”, sancito dalla legislazione comunitaria, oltre che, in ambito nazionale, dalla Legge n. 196/03 (cd. “Codice in materia di protezione dei dati personali” o “Codice della privacy”), possono denunciare le illegittime telefonate commerciali ricevute al “Garante per la protezione dei dati personali”, il quale, rilevata l’illegittimità delle stesse, andrà ad emettere un provvedimento di carattere “inibitorio” nei confronti dell’azienda che ha violato la privacy degli utenti, imponendo alla stessa di astenersi dall’uso dei dati personali degli utenti, non essendone stato autorizzato il trattamento dai rispettivi titolari, e condannando l’azienda al risarcimento dei danni in favore del consumatore.

Avv. Antonella Rigolino

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