Il ddl Delrio conferma termini speciali per la Città Metropolitana di Reggio Calabria

di Enzo Cuzzola – Il disegno di legge Delrio, di riforma delle province, disciplina anche la istituzione delle future città metropolitane, che vedranno la luce da gennaio 2015, salvo che per Reggio Calabria, dove il comune capoluogo è attualmente commissariato e sono quindi previsti termini speciali per la prima istituzione della città metropolitana. A seguito delle modifiche del Senato, l’istituzione della Città Metropolitana avviene alla scadenza naturale degli organi provinciali o comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli stessi (il testo della Camera prevedeva il 1° gennaio 2016), con ingresso nelle funzioni comunque successivo al rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. Il termine per l’elezione del consiglio metropolitano è fissato al centottantesimo giorno dalla costituzione della città metropolitana; il termine per l’approvazione dello statuto è fissato al duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello per il subentro della città metropolitana alla provincia sono al trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza medesima.Reggio Calabria

La città metropolitana succede alla provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interna. Da tale data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera conil proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia, riferendo le disposizioni relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale al sindaco metropolitano e quelle relative al consiglio provinciale al consiglio metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine stabilito, si applica la procedura per l’esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo prevista dalla cd. ‘legge La Loggia’ (art. 8, L. 131/2003). Il Senato ha soppreso la disciplina che consentiva a un terzo dei comunicompresi nel territorio della città metropolitana ovveroun numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazionedella provincia, comunque tra loro confinanti, di deliberare di nonaderire alla città metropolitana e di continuare a far parte della provinciaomonima, che conseguentemente veniva mantenuta. Sono state conseguentemente abrogate le disposizioni che disciplinavano questa procedura, coordinandola con la prima istituzione delle città metropolitane. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse della provincia, comprese le entrate provinciali. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al successivo contratto, il trattamento economico in godimento.

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