TARI: ecco i criteri per le riduzioni

foto serafinoCon questa nota il presidente della RE.ge.s. Nucera, vuole rendere noti alcuni punti del regolamento sui rifiuti, a vantaggio dei contribuenti ma che forse non tutti conoscono. Ai sensi degli artt. 27 e 28 del citato regolamento, infatti, sono previste alcune riduzioni cosi dettagliate:

  1. 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che il consumo annuo dell’utenza idrica non superi i 30 mc e che il consumo annuo dell’utenza elettrica non superi i 1000 Kwh;

  2. 50% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero a condizione che il consumo annuo dell’utenza elettrica non superi i 50 mc e che il consumo annuo dell’utenza elettrica non superi i 1500 Kwh;

  3. 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

  4. 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale

  5. 20% sulla quota variabile per utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l’impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti; l’attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all’utenza che presenta istanza; le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo. Dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari.

Poiché il regolamento prevede che le riduzioni tariffarie si applichino su apposita richiesta del contribuente, Nucera esorta tutti gli interessati a compilare l’apposito modulo di richiesta direttamente sul sito www.reges-spa.it. Per il solo 2014, la richiesta per l’applicazione sarà presa in considerazione al fine del calcolo del saldo della tassa per il medesimo anno se presentate entro il termine del 15 ottobre 2014. Per gli anni successivi, se la richiesta viene presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l’applicazione stessa.  Nel caso in cui spettino più riduzioni, previste dal regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole, con esclusione del beneficio per il compostaggio domestico spettante comunque e che opera sull’importo ottenuto dall’applicazione della predetta riduzione o agevolazione più favorevole. Il pagamento di questi nuovi tributi, conclude Nucera, ha generato non poca confusione tra la cittadinanza alla quale abbiamo cercato di ovviare con una fitta campagna informativa chiara e diretta ed è in quest’ottica che oggi si intende ricordare questa opportunità prevista dal regolamento ma probabilmente sconosciuta ai più.   

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