Proroga al 10 febbraio 2015 per il pagamento dell’IMU 2014 sui terreni agricoli

caos palazzo san giorgioCon il Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n.4 “Misure urgenti in materia di esenzione IMU ” è stata prorogata la scadenza di pagamento dell’IMU sui terreni agricoli al 10 febbraio 2015. Coloro che, saranno tenuti al pagamento per l’anno 2014, lo faranno in un’unica soluzione. Il decreto legge (n.4/2015) ha cambiato nuovamente i parametri, prevedendo che i pagamenti siano regolati sulla base della «classificazione sintetica» dei Comuni elaborata dall’Istat. Inoltre, è stata prevista una clausola di salvaguardia, per il solo anno 2014, che evita questo obbligo a chi sarebbe stato esente in base al parametro altimetrico (basato sull’altitudine al centro del Comune) previsto dal Governo con il precedente Decreto Legge del 28 novembre 2014, ora cancellato dal nuovo provvedimento.

Il dettato normativo del nuovo decreto, stabilisce dunque:

esenzione totale per i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati montani in base all’elenco predisposto dall’Istat ;

esenzione totale per i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 1, lettera b), ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani in base all’elenco predisposto dall’Istat ;

esenzione totale per i terreni agricoli, concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 1, lettera b), ubicati Comuni classificati parzialmente montani in base all’elenco predisposto dall’Istat;

Si precisa che, per il Comune di Reggio Calabria, l’imposta è dovuta in quanto il Comune dalla classificazione ISTAT risulta “parzialmente montano”. Per effettuare il calcolo dell’importo da versare per l’anno 2014, dovrà essere utilizzata l’aliquota di base fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari allo (0,76%) (art 1 comma 692 Legge di stabilità 2014)

MODALITA’ DI CALCOLO

Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.

Il calcolo dell’imponibile è il seguente: Reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione (1,25) per il moltiplicatore (135) a questo imponibile si applica l’aliquota (0,76%).

Reddito dominicale*1,25*135 *0,76%.

Per i terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali dal 2014 il moltiplicatore è 75 (L. 147/2013 comma 707) e quindi,il calcolo dell’imponibile è il seguente: Reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione (1,25) per il moltiplicatore (75) a questo imponibile si applica l’aliquota (0,76%).

Reddito dominicale*1,25*75*0,76%

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