Legge elettorale, Consulta boccia ballottaggio e pluricandidature dell’Italicum

La Consulta ha accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono. Accolta anche la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla norma che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. Sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957″, spiegano i giudici costituzionali. Rigettata, invece, la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova. La Consulta ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. La legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione in esito alla sentenza le cui motivazioni saranno depositate entro un mese rendendo note le basi giuridiche sulle quali i giudici hanno fondato la loro decisione.

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