Reggio Calabria, chiarimenti dell’amministrazione comunale in merito alla sentenza di condanna subita

Reggio Calabria, 02.08.2017 – In data odierna è stato pubblicato un articolo da una testata on line, che riferiva del contenuto di una sentenza di condanna subita dall’Ente comunale, adducendone i motivi alla presunta e mancata costituzione in  giudizio operata per volontà del sindaco Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino avrebbe, secondo la versione offerta dal giornalista, rinunciato ad opporre utili difese per l’Ente all’interno di un contenzioso di lavoro proposto da un dirigente nominato a suo tempo dall’amministrazione guidata dal Prof. Italo Falcomatà. Tutto ciò sebbene il Comune avesse già vinto i giudizi di primo e secondo grado, omettendo inspiegabilmente di difendersi in Cassazione sezione Lavoro. L’ufficio stampa dell’Ente ha chiesto la rettifica del pezzo, tuttavia al fine di scongiurare la diffusione di  fatti non corrispondenti al vero che potrebbero ingenerare riflessioni fuorvianti e virali si riportano le motivazioni avanzate a supporto. «L’amministrazione del sindaco Giuseppe Falcomatà risulta estranea rispetto alle sorti del procedimento, in quanto non in carica all’epoca dei fatti. Dalla ricostruzione operata  si evince  senza dubbio che i termini di costituzione per il Comune nel procedimento in Cassazione che avrebbe dovuto instaurarsi entro dicembre 2011, risultano all’atto dell’elezione del sindaco Giuseppe Falcomatà, avvenuta nell’ottobre 2014, evidentemente scaduti, da cui la insanabile contumacia». Viene altresì riportata a corredo della presente nota la scansione amministrativa del procedimento: «Con prot.171135 del 21.11.2011 il legale esterno incaricato dall’Ente nei precedenti giudizi di primo e secondo grado, comunica all’ufficio legale dell’Ente, la notifica del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.1298/2010. Nella stessa giornata, (con prot. 17138 del 21.11.2011),  la Dirigente dell’Ufficio Legale trasmette  allo Staff del Sindaco pro tempore, la copia del ricorso evidenziando l’opportunità di costituirsi in giudizio per far valere le ragioni dell’Ente, già accolte nei giudizi di primo e secondo grado. Il Sindaco p.t, Demetrio Arena con prot. 140 staff del 6 febbraio 2012 nomina il professionista esterno abilitato all’esercizio in Cassazione. Lo stesso professionista, (con prot. 93632 dell’11 giugno 2012) comunica al Sindaco Arena che la  determina di incarico è stata adottata quando i termini di legge erano abbondantemente decorsi.  La  notifica del controricorso sarebbe dovuta avvenire entro il 20.12.2011, da cui «la mancata accettazione dell’incarico e il conseguente dispiegamento di nessuna utile difesa».

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