Fisco: la rottamazione cartelle bis “ufficializzata” nella manovra di bilancio

Introdotta con la Legge di Bilancio 2017 e riproposta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, la definizione agevolata più comunemente nota come rottamazione delle cartelle” bis ” 2018 che è l’ opportunità  data ai contribuenti  di estinguere i debiti contratti con l’agente di riscossione depurati da sanzioni e interessi di mora, riguarda in particolare:

  • le cartelle dal 2000 al 2016 per le quali non c’era stata adesione con la prima rottamazione;
  • le cartelle dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, escluse dalla prima tornata di rottamazione;
  • le cartelle con un piano di rateazione in essere al 24 ottobre 2016, per le quali i contribuenti non hanno versato le rate scadute al 31 dicembre 2016

Come fare domanda: l’ Agenzia Entrate Riscossione ha predisposto il modello DA 2000/17 per presentare la domanda di rottamazione bis, disponibile in due formati:

  • .pdf collegandosi al portale dell’Agenzia Entrate Riscossione;
  • in formato cartaceo presso gli sportelli dell’Agenzia.

Il modello deve essere compilato e presentato entro il 15 maggio 2018.

Per i contribuenti ci sono tre possibilità di presentazione delle domande:

  • direttamente online accedendo alla sezione “Fai D.A. Te” del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione
  • presentando un modello cartaceo presso gli sportelli dell’Agenzia;
  • trasmettendo il modello via mail utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia.

1.“Fai D.A. Te”: In occasione della riapertura della rottamazione cartelle, l’Agenzia Riscossione ha attivato il progetto “Fai D.A. Te”, una sezione del proprio sito che consente di aderire alla definizione agevolata anche se sprovvisti delle credenziali di accesso all’area riservata. Se il contribuente è già in possesso delle informazioni relative alle cartelle da rottamare, deve semplicemente compilare un form e procedere con l’invio.

2. Altre modalità di presentazione della domanda di adesione

In alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018:

  • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17e allegando la copia del documento di identità.
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossionepresenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.

 

  1. Cosa succede dopo aver presentato la domanda:

 

  1. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.

  • In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
  • Sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.

2. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016

A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.

  • In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.

  • In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
  •  La legge di conversione del decreto fiscale  infine, ha previsto la proroga  al 7 dicembre del termine, precedentemente fissato al 30 novembre 2017,entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. In questo caso non è stato necessario presentare alcuna domanda ma sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi, utilizzando i bollettini ricevuti. Chi  ha saltato la scadenza non potrà più accedere alla rottamazione per le stesse cartelle.
  • MS

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