Inps, APE Volontario: online il simulatore

Sul sito anche la domanda di certificazione e la circolare

 

Novità per chi vuole andare in pensione e beneficiare dell’APE Volontario – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, al quale possono accedere: gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il sito internet dell’Inps mette a disposizione due nuovi servizi:

  • Simulatore
  • Domanda di certificazione

Il Simulatore è un servizio online aperto a tutti i cittadini che, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente di calcolare, in particolare, l’importo mensile, la durata dell’APE e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

La domanda di certificazione del diritto all’APE dev’essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’INPS. Pertanto, l’Istituto verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

Cos’è l’APE Volontario

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.

Il prestito è erogato dalla banca in quote mensili nell’arco di un anno, per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa, ma è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età minima di sessantatré anni, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;

b) età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 per la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE;

c) età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui alla precedente lettera b) non prima di sei mesi precedenti alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;

d) anzianità contributiva non inferiore a venti anni, di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;

e) per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;

f)  importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE.

Non possono ottenere l’anticipo finanziario i soggetti:

– titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di una delle forme assicurative sopra indicate alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, nonché alla data della domanda di accesso all’APE;

– per i quali sono previsti requisiti per la pensione di vecchiaia diversi da quelli indicati dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011;

– in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, ovvero alla data della domanda di APE presentata successivamente a quella indicata nella certificazione.

I soggetti in possesso della certificazione del diritto a pensione in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardati) possono ottenere l’anticipo finanziario a condizione che, prima della presentazione della domanda di APE, abbiano rinunciato alla predetta certificazione.

I soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo possono ottenere l’anticipo finanziario a condizione che alla data del 31 dicembre 2011 non abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in base alle disposizioni vigenti alla predetta data o i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione.

L’APE è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito.

Importo minimo e massimo di APE ottenibile

L’importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, comunicato all’interessato con le modalità di cui al successivo punto 3, è determinato in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto.

L’importo minimo è pari a 150 euro. L’importo massimo è determinato in base all’ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, nonché alla durata del periodo di erogazione dell’APE – corrispondente al periodo intercorrente tra la prima data utile di presentazione della domanda di APE e la data di perfezionamento del requisito anagrafico di cui al punto 1.1 – nonché alle ulteriori condizioni che concorrono alla determinazione del finanziamento.

In particolare, l’importo massimo deve garantire che l’importo mensile di pensione, al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, risulti pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre, l’importo massimo non può superare rispettivamente:

a)  il 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 36 mesi;

b)  l’80% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;

c)  l’85% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 12 e 24 mesi;

d)  il  90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

Alla data di presentazione della domanda di APE, l’importo massimo deve essere tale da determinare una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali  rate  per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione  dell’APE,  non  risulti  superiore  al   trenta   per   cento dell’importo mensile  del  trattamento  pensionistico,  al  netto  di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni  divorzili, di  mantenimento  dei  figli  e  di  assegni  stabiliti  in  sede  di separazione tra i coniugi, indicati dal richiedente nella domanda di APE.

Al fine di determinare l’importo massimo in base ai criteri indicati nei precedenti due capoversi, l’importo mensile del trattamento pensionistico è considerato al netto dell’imposta sul reddito delle  persone  fisiche dovuta  per  il  solo  reddito  da  pensione,  inclusa  l’addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di  imposta  di  cui  all’articolo  13,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.

Decorrenza ed erogazione dell’APE

 L’APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Con riferimento ai soggetti che, avendo maturato i predetti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, presentano domanda di APE entro il 18 aprile 2018 chiedendo il pagamento dei ratei arretrati maturati, l’APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento degli stessi requisiti. In tal caso la decorrenza non può essere comunque anteriore al 1° maggio 2017.

L’APE è erogato dall’istituto finanziatore il primo giorno del secondo mese successivo al suo perfezionamento ovvero il primo giorno bancabile successivo, con corresponsione dei ratei arretrati maturati dalla data della sua decorrenza.

L’APE si perfeziona alla data di pubblicazione – in formato elettronico nella sezione riservata al richiedente sul sito dell’INPS – dell’accettazione del contratto di finanziamento da parte dell’istituto finanziatore e della proposta di assicurazione da parte dell’impresa assicuratrice.

Il richiedente può recedere dal contratto di finanziamento entro quattordici giorni dalla data di perfezionamento dello stesso dandone comunicazione, nella sezione a lui dedicata nel sito internet dell’INPS, all’istituto finanziatore.

L’APE è erogato, in quote mensili di pari importo per dodici mensilità, fino alla maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, fatto salvo quanto previsto al punto 5 in materia di finanziamento supplementare.

 

fonte  — http://www.confesercenti.it

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