Reggio Calabria, ordinanze sindacali in tema di sicurezza e salvaguardia di pubblica incolumità in vista delle festività natalizie

In vista delle imminenti festività natalizie il sindaco Giuseppe Falcomatà ha emanato due ordinanze in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, nell’ottica della massima sinergia e collaborazione interistituzionale. E’ stato pertanto disposto l’immediato posizionamento nelle piazze e vie del centro storico dei dissuasori di velocità c.d. panettoni fino alle ore 7.00 del 7 gennaio 2019. E’ comminato il divieto assoluto da parte di qualunque soggetto di spostamento, modifica o manomissione degli stessi rispetto alla collocazione stabilita dalle Autorità preposte. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha emanato altresì ordinanza con cui commina a partire dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2018 alle ore 7.00 del 7 gennaio 2019, il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio (ascrivibili alla categoria IV e V del TULPS compresi gli ex fuochi di libera vendita). [In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto “scoppiante, crepitante o fischiante”, tipo raudo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo “fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palloni luminose] L’ordinanza pone altresì il divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”, gruppi D ed E, in luogo pubblico abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa. Fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti (di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58). E’ inoltre fermo il divieto assoluto di qualsiasi manipolazione dei prodotti in argomento (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili) che integra tra l’altro il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti. E’ stata disposta altresì l’intensificazione da parte degli agenti della Polizia Municipale dei controlli ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza. L’amministrazione comunale raccomanda inoltre di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita, provvisti della marcatura CE, che rechino una etichetta regolamentare e completa di tutte le indicazioni stabilite dalla legge: il nome del prodotto, la ditta produttrice, il Paese di produzione e l’importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive, una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso e l’indicazione delle limitazioni alla vendita in relazione all’età dell’acquirente. Si avvisa che i prodotti privi di un’etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi “fuochi proibiti”, non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento, con evidente pericolosità per chi li utilizza e per l’ambiente circostante. Si raccomanda infine di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli. Agli esercenti si raccomanda l’osservanza delle limitazioni alla vendita ai minori di anni 14 e di anni 18 secondo quanto previsto dal citato art. 5 del D.L. 58/2010, nonché l’osservanza di tutte le altre prescrizioni di legge. I provvedimenti nella loro versione integrale su www.reggiocal.it, sezione albo pretorio on line.

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