Brexit. Mef: Definite misure transitorie anche in caso di no deal

(DIRE) 24 Gen. – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approntato le misure necessarie per garantire la piena continuita’ dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo. In tale scenario, infatti, a decorrere dal 30 marzo 2019 il Regno Unito diverra’ a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente discontinuita’ nei rapporti bilaterali con la UE. Le misure, predisposte in stretto raccordo con le autorita’ di vigilanza e sentite le associazioni di categoria, saranno formalmente adottate solo nel caso in cui il recesso senza accordo venga definitivamente formalizzato. Con tutta probabilita’ dette misure verranno adottate con la forma di un decreto legge, qualora ne ricorrano necessita’ e urgenza. Le misure in parola mirano ad assicurare la stabilita’ finanziaria, l’integrita’ e la continuita’ operativa di mercati e intermediari nonche’ la tutela degli investitori e della clientela, tramite l’introduzione di un congruo periodo transitorio nel quale tali soggetti potranno continuare ad operare; analogamente al periodo transitorio che sarebbe previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la UE. Durante il periodo transitorio disposto con la normativa in questione, sara’ possibile per gli intermediari – siano essi bancari, finanziari, assicurativi o operanti nel campo della previdenza complementare – continuare ad operare secondo la normativa attuale: la possibilita’ varra’ sia per gli operatori britannici operanti in Italia, sia per gli operatori italiani operanti nel Regno Unito. La normativa disciplinera’ poi nel dettaglio tutti gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere – sulla base della normativa settoriale applicabile – per poter continuare ad operare anche oltre al periodo transitorio definito, in modo da definire un quadro certo per tutti gli operatori che permettera’ a ciascuno di prepararsi per tempo alla fine del periodo transitorio, consentendo una piena operativita’ nel nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verra’ a creare. Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento inerente i mercati, con particolare riferimento alle sedi di negoziazione e all’accesso degli operatori alle stesse. Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio, in cui potra’ essere proseguita l’attuale operativita’ secondo la normativa attualmente vigente, varranno sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito. Saranno infine previsti anche gli adempimenti che i gestori delle sedi di negoziazione dovranno porre in essere per poter continuare ad operare dopo la fine del periodo transitorio. Si precisa che la disciplina eccezionale che il provvedimento pone in essere ha come unico obiettivo quello di evitare soluzioni di continuita’ rispetto all’esercizio di attivita’ soggette a riserva di legge in ambito nazionale, nel rispetto delle pertinenti discipline UE di armonizzazione. Pertanto, in linea con i limiti richiamati dalla stessa Commissione europea con la Comunicazione del 13 novembre scorso, tale provvedimento non include disposizioni che attengono ad aspetti riguardanti i rapporti bilaterali fra intermediari e clienti, che esulano dal perimetro delle richiamate discipline di armonizzazione di settore, e sono invece retti dalla disciplina generale dei rapporti contrattuali. La data di emanazione del provvedimento dipendera’ dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso. Esso verra’ comunque adottato in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attivita’ e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo. (Rai/ Dire) 09:38 24-01-19

banner

Recommended For You

About the Author: PrM 1