Corte di Giustizia: risarcimento anche per i voli in ritardo di collegamento al di fuori dell’UE

Ancora importante sentenza della Corte di Giustizia UE a favore dei viaggiatori. Secondo la decisione i viaggiatori hanno diritto al risarcimento anche se un volo di collegamento al di fuori dell’UE è in ritardo: il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subìto un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione del secondo volo, operato da un vettore aereo non comunitario. Il termine per agire per il risarcimento dipende dalla legislazione nazionale.

Per fortuna che c’è la Corte di Giustizia a chiarire quali siano i termini ed i modi per agire a tutela dei propri diritti nella delicata materia dei trasporti dei passeggeri quando la legge ed i giudici nazionali non si uniformano al diritto vigente nell’area comune. Così Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ritiene opportuno passare in rassegna un’importante decisione pubblicata in data odierna dalla Corte. Secondo la sentenza, nella causa C-502/18, i viaggiatori hanno diritto al risarcimento per un volo in coincidenza ritardato al di fuori dell’UE, anche se il volo in coincidenza non è stato offerto da una compagnia aerea europea. Nel caso specifico upasseggeri hanno effettuato ciascuno, presso il vettore aereo ceco České aerolinie, una prenotazione unica per un volo da Praga (Repubblica ceca) a Bangkok (Thailandia) via Abou Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La prima tratta di tale volo in coincidenza, operata da České aerolinie tra Praga e Abou Dhabi, è stata eseguita conformemente al piano di volo e il volo è giunto puntuale ad Abou Dhabi. Per contro, quanto alla seconda tratta, operata, nell’ambito di un accordo di code-sharing, dal vettore aereo non comunitario Etihad Airways tra Abou Dhabi e Bangkok, il volo ha subìto un ritardo all’arrivo di 488 minuti. Tale ritardo di più di tre ore può dar luogo a una compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 1. I passeggeri hanno proposto, dinanzi ai giudici cechi, ricorsi contro České aerolinie perché venga loro riconosciuta la compensazione prevista dal regolamento. České aerolinie, tuttavia, contesta in giudizio la fondatezza di detti ricorsi adducendo di non poter essere considerata responsabile del ritardo del volo da Abou Dhabi a Bangkok poiché volo operato da altro vettore aereo. Adito in appello, il Městský soud v Praze (corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca) domanda alla Corte di giustizia se České aerolinie sia tenuta a pagare una compensazione ai sensi del regolamento. Con la sentenza odierna la Corte ricorda, anzitutto, che un volo con una o più coincidenze che sia stato oggetto di un’unica prenotazione va considerato unitariamente ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento2. Pertanto, un volo in coincidenza nell’ambito del quale una prima tratta sia stata operata a partire da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie Praga, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento anche se la seconda tratta di tale volo in coincidenza è stata operata da un vettore non comunitario con partenza e destinazione in un paese terzo all’Unione europea. Riguardo alla questione se České aerolinie, il vettore aereo che ha effettuato la prima tratta del volo in coincidenza, possa essere tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria dovuta in ragione del ritardo prolungato all’arrivo registrato sulla seconda tratta di tale volo, effettuata da Etihad Airways, la Corte constata che, ai sensi del regolamento, l’obbligo di compensazione dei passeggeri grava unicamente sul vettore aereo operativo del volo considerato. La Corte rileva, sul punto, che, perché possa essere qualificato come vettore aereo operativo, deve essere dimostrato che il vettore in questione abbia effettivamente realizzato il volo considerato. Orbene, České aerolinie ha effettivamente realizzato un volo nell’ambito del contratto di trasporto concluso con i passeggeri coinvolti, sicché può essere qualificata come vettore aereo operativo.Di conseguenza, la Corte conclude che, nelle circostanze della presente causa, České aerolinie è, in linea di principio, tenuta alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento in ragione del ritardo prolungato all’arrivo registrato sul volo in coincidenza a destinazione Bangkok, e ciò benché tale ritardo prolungato si sia verificato sul volo da Abou Dhabi a Bangkok e sia imputabile a Etihad Airways. In tal senso la Corte sottolinea che, nell’ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un’unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo. Infine, la Corte ricorda che il regolamento riserva al vettore aereo operativo che ha dovuto provvedere a una compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri in ragione del ritardo prolungato di un volo in coincidenza che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione e che è stato, in parte, operato da un altro vettore nell’ambito di un accordo di code-sharing, il diritto di agire in regresso contro quest’ultimo per ottenere ristoro di tale onere finanziario.

C.S. Giovanni D’Agata – Sportello dei diritti

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