Il termine di prescrizione nel reato di abuso edilizio

05\05\2012 – In tema di costruzioni edilizie realizzate “abusivamente”, la Suprema Corte di Cassazione Penale, con la Sentenza n. 39733/11, si è pronunciata, ritenendo che la materiale utilizzazione di un immobile e l’eventuale attivazione in esso di utenze domestiche non sono elementi, di per sè, sufficienti per dimostrare la concreta ed effettiva funzionalità del manufatto e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che possano consentire di ritenerlo “ultimato”; e ciò, in conformità a quanto disposto dall’art. 25 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/01), che fissa, in 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento edilizio, il termine entro cui occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (cd. S.U.A.P.) la domanda per ottenere il rilascio del Certificato di Agibilità dell’immobile. Nella medesima pronuncia, i Giudici della Suprema Corte hanno, poi, fermamente ribadito la natura “permanente” del reato di abuso edilizio, specificando, altresì, che il momento “consumativo” di tale reato ha inizio con l’avvio dei lavori e perdura per tutto il tempo di realizzazione, sino all’effettiva cessazione dell’attività edificatoria abusiva. Inoltre, secondo gli Ermellini, la cessazione di tale attività abusiva si avrà con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta, con la Sentenza di I° grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio. Infine, la Corte specifica che l’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura di “interni” ed “esterni” dell’edificio, quali ad esempio, gli intonaci e gli infissi.casa Pertanto, sulla scorta di tali premesse, la Corte di Cassazione Penale, nella predetta Sentenza n. 39733/11, ha, quindi, statuito che il termine di prescrizione del reato non matura, qualora il manufatto abusivo non risulti “effettivamente” ultimato: secondo la Suprema Corte, comunque, qualora il soggetto indagato del reato di abuso edilizio voglia giovarsi del termine prescrizionale, quale causa estintiva del reato, dovrà necessariamente allegare agli atti di causa tutti gli elementi in suo possesso, al fine di dimostrare l’avvenuta ultimazione dei lavori realizzati abusivamente.

Avv. Antonella Rigolino

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