Risarcimento per danno da “Fermo Tecnico”

20120622-183741.jpg23\06\2012 – Con l’espressione danno da “fermo tecnico” si intende il danno subito dal proprietario di un veicolo incidentato e cagionato dal mancato utilizzo del mezzo durante tutto il tempo necessario per la sua riparazione. Il fermo del veicolo, infatti, genera disagi, non poco rilevanti, per il proprietario, il quale si vede costretto a rinunciare all’utilizzo del mezzo per un certo periodo di tempo, con gravi conseguenze sulle sue abitudini di vita e sullo svolgimento della sua attività lavorativa. Tale voce di danno è, dunque, autonoma e distinta rispetto a quella relativa al danno materiale riportato dal veicolo in seguito al sinistro stradale. Copiosa, ad oggi, è la Giurisprudenza di merito e di legittimità che si è espressa sul punto, in particolare, per delimitare e definire i criteri ed il quantum del risarcimento spettante al proprietario del veicolo. Orbene, secondo la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 6907712, il danno da fermo tecnico è un danno “in re ipsa”, ossia, viene inteso in un’accezione restrittiva, in quanto comprende, secondo gli Ermellini, soltanto le conseguenze immediate e dirette cagionate dalla sosta forzata del veicolo per la riparazione: pertanto, in caso di sinistro stradale che comporti il ricovero del veicolo per la riparazione dei danni materiali, il proprietario del mezzo ha diritto ad essere risarcito per il cd. danno da “fermo tecnico”, posto che, il fatto di ricoverare il veicolo, e, dunque, il lasciarlo inutilizzato per un certo periodo di tempo ai fini della la riparazione, da un lato, incide sulla svalutazione del valore di mercato subita dal mezzo durante la permanenza in officina, e, dall’altro, non esime il proprietario, in tale lasso di tempo, dal pagamento di alcuni costi, quali, ad esempio, la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione. Secondo gli Ermellini, dunque, il risarcimento del danno da “fermo tecnico” è dovuto anche in assenza di prova specifica, potendo procedersi alla sua liquidazione in via equitativa, poiché, secondo la Suprema Corte, rileva, ai fini del risarcimento, la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo, a cui esso è destinato. Tuttavia, la Sentenza in esame, non estende tale regime probatorio “facilitato” ai danni ulteriori, quali, ad esempio, le spese necessarie per il noleggio di altro veicolo simile o l’impedimento a svolgere una determinata attività lavorativa, per i quali, invece, deve essere fornita specifica prova in giudizio; secondo i Giudici, infatti, queste voci di danno sono ricollegabili alla sosta forzata del veicolo soltanto indirettamente, e, per tale motivo, il risarcimento non può avvenire in modo automatico, ma a seguito di precisa e puntuale prova in merito fornita in sede giudiziale.

Avv. Antonella Rigolino

banner

Recommended For You

About the Author: Redazione ilMetropolitano