Furto di lieve entità e licenziamento

01\09\2012 – Con la sentenza n. 14551/12, la Corte di Cassazione si è pronunciata il 17 agosto c.a., in materia di licenziamento per giusta causa, confermando la sentenza di condanna della Corte di Appello che aveva ravvisato gli estremi del reato di Appropriazione indebita, ex art. 646 del Codice Penale, nel comportamento di un portiere d’albergo, ritenuto reo di aver incassato Euro 40,00 da un cliente per il noleggio di una cassetta dii sicurezza, senza inserire tale somma nella contabilità aziendale. Nel corso del giudizio, la difesa del portinaio d’albergo, facendo leva sul cd. Principio della Offensività della condotta, espresso dal brocardo “nullun crimen sine iniuria”, secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che non risulti essere “significativamente” offensivo di un bene giuridico costituzionalmente tutelato, ha rilevato che l’esiguità della somma sottratta dal portinaio non aveva arrecato alcuna “iniuria” al datore di lavoro, costituendo, il furto di soli Euro 40,00, un fatto di per sé “inoffensivo”, e, conseguentemente, appariva eccessivo, sproporzionato, e, quindi, illegittimo il provvedimento di licenziamento emesso a suo carico, essendo ritenuto, altresì, violato, anche il Principio della Proporzionalità tra fatto-reato e sanzione. Gli Ermellini, però, non hanno avallato i motivi della difesa, ritenendo, invece, che, affinché si possa invocare la “giusta causa” di un licenziamento, occorre valutare la “proporzionalità” tra il fatto addebitato al dipendente ed il recesso, e, per far ciò, si deve prendere in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di intaccare la fiducia del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Invero, sulla scorta di tale linea di principio, già espressa, peraltro, in precedenti pronunce, la Suprema Corte, nel convalidare il provvedimento di licenziamento, ha ulteriormente specificato che la condotta tenuta dal portinaio d’albergo ha, non soltanto fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, compromettendolo in maniera irreversibile, ma ha, altresì, arrecato alla struttura alberghiera, se non un danno patrimoniale, sicuramente un danno all’immagine della stessa.

Avv. Antonella Rigolino

banner

Recommended For You

About the Author: Redazione ilMetropolitano