Audizione del minore in sede di seprazione e divorzio

minori04\08\2013 – In materia di diritto di famiglia, la Corte di Cassazione ha, di recente, espresso un importante principio, circa l’audizione del minore nei procedimenti di separazione e divorzio: con la Sentenza n. 11687/13 gli Ermellini hanno puntualizzato che il bambino deve essere ascoltato, non soltanto in sede di separazione e divorzio, ma, altresì, nei procedimenti di revisione delle condizioni della separazione. Invero, l’audizione del minore costituisce, oramai, un principio fondamentale, riconosciuto sia dal nostro Codice Civile che da Convenzioni Internazionali, in particolare, dalla Convenzione di New York del 1989, dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, nonchè dalle norme CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo): tali normative internazionali affermano espressamente il diritto del minore ad essere ascoltato nei processi che lo riguardano, quali, separazione, divorzio e interruzione conflittuale di convivenza more uxorio, a seconda della sua capacità di discernimento.  L’audizione del minore costituisce, dunque, un momento centrale ed estremamente delicato di tali procedimenti, poichè non è un semplice atto “istruttorio”, bensì integra una fase essenziale dei predetti procedimenti, in quanto è finalizzata a carpire le opinioni e le esigenze del minore; e secondo la suddetta normativa internazionale, l’audizione del minore deve essere disposta soltanto nei casi in cui il l’Organo giudicante debba disporre provvedimenti nei suoi confronti, attinenti alcuni aspetti della separazione e del divorzio, ossia l’affidamento, le modalità di visita del genitore non affidatario e tutte le decisioni relative comunque alla prole, salvo gli aspetti economici di tali procedimenti.  E, sulla scorta di tali statuizioni internazionali, la nostra Suprema Corte si è spinta oltre, statuendo, appunto, nella predetta Sentenza, che è obbligatorio ascoltare il minore anche nel procedimento di revisione delle condizioni di separazione; e ciò anche nel caso in cui s’intenda confermare l’affidamento condiviso del minore già disposto in precedenza. Secondo gli Ermellini, poi, non è possibile supplire alla mancata audizione del bambino, producendo in giudizio gli atti della relazione di uno psicologo che abbia ascoltato il minore in precedenza, salvo che tale audizione non sia stata effettuata in virtù di espressa delega del Giudice, accompagnata dall’obbligo dell’esperto di informare il bambino circa le istanze e le scelte che lo riguardano, al fine di acquisire la sua volontà “consapevole”.

Avv. Antonella Rigolino

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