Presenza di olio sull’asfalto ed eventuale responsabilità della P.A.

30\10\2011 – Ci occupiamo, oggi, di una problematica che può verificarsi lungo le strade delle nostre città, ossia la presenza di macchie d’olio sull’asfalto, macchie che possono essere causa di perdita di equilibrio per i mezzi a due ruote , con conseguenti cadute, a volte, rovinose, sull’asfalto. Un nostro lettore, avendo subito lesioni personali, nonché danni al proprio mezzo, a causa ed a seguito della caduta dalla moto per la presenza di olio sulla carreggiata, ci ha chiesto se, in tal caso, non risultando segnalata la presenza di macchie d’olio sull’asfalto, nè agli Uffici di Polizia Municipale, né ad altri Uffici comunali con competenza in materia stradale, sia legittimato ad agire in giudizio, chiamando in causa l’Ente Comunale, proprietario della strada, al fine di ottenere dallo stesso il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti ed imputando al Comune la “negligenza” per non avere provveduto alla manutenzione tempestiva del manto stradale. Orbene, la fattispecie, a prima vista, potrebbe integrare o la Responsabilità Extracontrattuale, cd. Responsabilità “aquiliana”, ex art. 2043 C.C. “Risarcimento per fatto illecito”, secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, oppure quella prevista e disciplinata dall’art. 2051 C.C., rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”, che recita testualmente “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Nel primo caso (art. 2043 C.C.), la Responsabilità del Comune si fonderebbe sulla sua condotta “antigiuridica”, dolosa o colposa, produttiva di danno, conseguente, nel caso de quo, all’omissione di manutenzione del manto stradale, e, dunque, la prova della condotta “omissiva e negligente” del Comune dovrebbe essere fornita dal Danneggiato, in forza del principio dell’Onere della Prova ex art. 2697 C.C., secondo il quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. Se, invece, si vuole analizzare la fattispecie sotto il profilo dell’art. 2051 C.C., si rileva che, in tal caso, il Danneggiato dovrebbe solo provare il nesso di Causalità tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il Custode (cioè l’Ente proprietario), per andare esente da responsabilità, dovrebbe fornire la prova dell’esistenza di un fatto “esterno” (che potrebbe essere anche il fatto di un Terzo o dello stesso Danneggiato), fatto esterno che presenti i caratteri del “caso fortuito” e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. In tal caso, dunque, occorrerebbe valutare la sussistenza o meno della Prova Liberatoria del Custode (cioè del Comune), prova che potrebbe essere fornita o in modo diretto (ossia attraverso la dimostrazione del “caso fortuito”), oppure in modo indiretto (ossia, dimostrando l’oggettiva impossibilità del Comune di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa dallo stesso custodita, cioè sulla strada comunale). Orbene, alla luce di questa seconda interpretazione, l’orientamento costante della Suprema Corte esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni dovuti ad omessa o insufficiente manutenzione del manto stradale, o, comunque, connessi all’utilizzo di beni la cui eccessiva estensione renda impossibile l’osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sulla cosa custodita. Da quanto sopra, discende che, al fine di individuare il regime normativo applicabile in materia, occorre valutare il requisito della “eccessiva estensione” del bene, al quale si aggiunge “l’uso” indiscriminato o meno del bene da parte della Collettività. Individuato, in tal senso, il criterio giuridico per ritenere sussistente o meno la responsabilità del Comune, sarà, poi, onere del Giudice di Merito valutare, in concreto, l’effettiva possibilità della P.A. Convenuta in giudizio di controllo sul bene custodito, in base alla più o meno vasta estensione del bene. Pertanto, in forza di tale orientamento giurisprudenziale oramai consolidatosi sul punto, l’Utente-Danneggiato a causa ed a seguito dell’utilizzo di beni di proprietà pubblica può giovarsi della presunzione di responsabilità a carico della P.A., per i danni da cose in custodia, solanto quando i beni, per le loro ridotte dimensioni o per la loro destinazione all’uso di un ridotto numero di persone, permettano, in concreto, l’esercizio di un effettivo potere di controllo circa l’insorgenza di rischi di pregiudizio per la Collettività. A tale rigoroso regime si affianca, anche l’applicazione del principio generale, secondo il quale ognuno deve, comunque, agire con prudenza e deve porre in essere ogni atto utile ad avvedersi della situazione di pericolo e ad evitare il danno. Petanto, seppure è applicabile, nel caso de quo, l’applicabilità dell’art 2051 C.C., il Giudice di merito, se adìto dal ns. Lettore, dovrà riscontrare, nel caso concreto sottoposto al Suo vaglio, la ricorrenza o meno dei Principi di diritto sopra affermati e, qualora ritenga sussistente il “caso fortuito” o il fatto di un Terzo rimasto ignoto, non potrà che rigettare la domanda attorea ed escludere la responsabilità della P.A., ritenendo non riconducibile a colpa del Comune, ma al fatto di un Terzo (cioè, ad altro veicolo transitato sul medesimo tratto stradale), l’evento lesivo occorso al ns. Lettore. Chiaramente, la P.A. verrebbe ritenuta responsabile, qualora della presenza di macchie d’olio sull’asfalto fosse stata “formalmente” e “tempestivamente” avvisata; in tal caso, l’obbligo giuridico della Pubblica Amministrazione di garantire la sicurezza della circolazione stradale, avrebbe imposto al Comune, venuto a conoscenza della situazione “insidiosa”, di attivarsi immediatamente per procedere alla rimozione del pericolo, vedendo addebitarsi, in caso contrario, la Responsabilità aquiliana ex art. 2043 C.C., con conseguente obbligo di risarcire al ns. lettore Danneggiato i danni ingiusti, patrimoniali e non, che con il suo comportamento “illecito” ha lui cagionato.

Avv. Antonella Rigolino

 

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