Sinistro stradale: la dichiarazione confessoria non costituisce sempre “piena” prova

04\12\2011 – Questa settimana ci occupiamo del valore che la Dichiarazione Confessoria, resa nel Modulo CID da colui che si ritiene responsabile di un sinistro stradale, possa assumere all’interno del Processo Civile teso ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati, a seguito ed a causa dello stesso. Invero, ai sensi dell’art. 5 co. II° della Legge 39/77 “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”; ne deriva, quindi, che in virtù del suddetto articolo 5, il modulo di Denuncia congiuntamente sottoscritto, acquisisce, nei confronti dei Conducenti firmatari, la valenza di una vera e propria “Confessione Stragiudiziale”, producendo quindi, ai sensi dell’art. 2735 co. I° C.C., i medesimi effetti della “Confessione Giudiziale”: forma, cioè, prova “piena” dei fatti confessati, con esclusione della possibilità di provare il contrario. In tal senso, peraltro, si è più volte epressa nel tempo la Suprema Corte, secondo la quale “La confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l’ha fatta, così come quella giudiziale, e quindi rende inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione”; addirittura, ritenendo, in altre pronunce, che “La confessione stragiudiziale costituisce tra le parti prova piena contro colui che l’ha fatta, senza che su tale efficacia probatoria incida la ritrattazione del confidente, ove non si deduca e si provi che la sua prima dichiarazione sia frutto di violenza …” . Tuttavia, tale costante e granitico orientamento giurisprudenziale non ha trovato, recentemente, un ulteriore avallo dalla medesima Corte, la quale, con Sentenza n. 6526/11, pronunciandosi sul caso sottoposto al suo Ill.mo vaglio, ha rigettato il ricorso dell’automobilista danneggiato da un tamponamento e della sua Compagnia Assicurativa: la Corte di Cassazione ha motivato tale sua pronuncia di rigetto, ritenendo che, nonostante che il Modulo CID fosse stato sottoscritto da entrambi i Conducenti e che, nello stesso, fosse contenuta la Dichiarazione Confessoria dell’automobilista-Convenuto, nella quale egli affermava la propria ed esclusiva responsabilità in merito al verificarsi del tamponamento tra i due veicoli, non può attribuirsi a tale sua Dichiarazione Confessoria la valenza di “Confessione Stragiudiziale”, così come, invece, previsto dall’art. 2735 co. L° C.C., nè, conseguentemente, possono attribuirsi alla stessa dichiarazione gli effetti di “Confessione Giudiziale”, poiché, dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata sui due veicoli coinvolti nel sinistro nel corso del Giudizio di merito, era emersa la “non compatibilità” tra la dinamica del sinistro descritta  dall’Attore-Danneggiato ed i danni riportati dal suo veicolo. Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, infatti, la valutazione del Giudice di Merito circa la ricostruzione della dinamica di un sinistro ed i comportamenti delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta assolutamente “insindacabile”, in sede di legittimità, quando, comunque, sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e/o da errori giuridici. Orbene, nel caso specifico sottoposto al suo vaglio, la Suprema Corte non ha ravvisato alcun vizio di motivazione delle precedenti pronunce di merito, stante l’accertata “incompatibilità” tra la dinamica del sinistro, così come descritta dall’Attore, e i danni materiali riportati dai veicoli in esso coinvolti. Gli Ermellini hanno, inoltre, precisato che la Dichiarazione Confessoria, resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, nonchè litisconsorte “necessario”, e contenuta nel Modulo CID, non acquisisce valore di “piena” prova, neppure nei confronti del solo Confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice di Merito, dovendo trovare applicazione, in tal caso, l’art. 2733 co.III° C.C., rubricato “Confessione giudiziale”, secondo cui “In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.

Avv. Antonella Rigolino

 

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