Il termine “balsamico” non è esclusivo dell’aceto modenese

Aceto Balsamico

11\08\2012 – Con la singolare Sentenza n. 21279/12 la Corte di Cassazione, Sezione III°, ha concluso la vicenda giudiziaria di un produttore di condimenti, il quale, sulle confezioni descriveva i suoi prodotti con il termine “balsamico bianco”. Il sequestro dei prodotti da parte della Procura di Modena ed il conseguente inizio dell’iter giudiziario a carico del produttore sono scaturiti da tale dicitura apposta sulle etichette dei prodotti, dicitura, ritenuta dagli inquirenti, “evocativa” del noto Aceto balsamico di Modena: secondo gli uffici di Procura, infatti, il sequestro era stato pienamente legittimo, in quanto le etichette delle confezioni riportavano il termine “balsamico” in maniera “impropria”, in quanto, a parere della Procura ed in ossequio all’orientamento della Corte di Giustizia Europea, il termine “balsamico” può essere utilizzato solo ed esclusivamente in riferimento alla tipica specialità modenese. Invero, a seguito del dissequestro dei prodotti disposto dal Tribunale della Libertà di Reggio Emilia e del conseguente ricorso in Cassazione, proposto avverso tale provvedimento da parte della Procura di Modena, la Suprema Corte, convalidando il dissequestro dei prodotti, ha espressamente statuito che “l’espressione balsamico è indiscutibilmente espressione generica utilizzabile per qualsivoglia prodotto alimentare”; difatti, secondo gli Ermellini, “il termine balsamico non designa di per sè un prodotto agricolo o alimentare, ma più in generale cose che hanno le caratteristiche o l’odore del balsamo”. In merito alla normativa comunitaria sulla “protezione” dei prodotti agricoli, la Suprema Corte ha, poi, puntualizzato che la tutela comunitaria è conferita alla sola denominazione composta “aceto balsamico di Modena”, e quindi, la cd. “Esclusiva d’uso” si riferisce soltanto alla denominazione completa “Aceto balsamico di Modena”, e non si estende anche al singolo termine “balsamico”, il cui utilizzo è libero, e quindi, non esclusivo del tipico prodotto modenese. Partendo da tali premesse, dunque, la Corte di Cassazione è giunta, così, a specificare che il termine “balsamico” è un aggettivo della lingua corrente, che non può formare, quindi, oggetto di un uso esclusivo e riservato e può, pertanto, essere utilizzato liberamente, a condizione, però, che vengano in concreto rispettate le norme dell’Ordinamento Giuridico Comunitario, in modo tale da non indurre in errore il Consumatore.

Avv. Antonella Rigolino

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