Cinture di sicurezza e concorso di colpa

17\11\2012 – In tema di sinistro stradale, la Corte di Cassazione è, di recente, intervenuta, statuendo un principio fondamentale nel caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza: la fattispecie sottoposta al vaglio degli Ill.mi Giudici di legittimità ha riguardato un incidente che ha, purtroppo, avuto esito mortale per uno dei due conducenti, il quale non aveva indossato le cinture di sicurezza.  Invero, sebbene il conducente dell’altro veicolo sia stato riconosciuto “responsabile” del sinistro de quo a causa ed a seguito dell’accertata “pericolosità” della sua condotta di guida, lo stesso, in sede di condanna, ha ottenuto uno sconto di pena proprio in virtù del fatto che gli Ermellini hanno ravvisato, nel caso di specie, il “concorso di colpa” della vittima nella causazione dell’evento-morte. La Sentenza penale n. 42492/12 pronunciata dalla Suprema Corte assume, quindi, rilevante importanza, poichè statuisce e cristallizza un principio di diritto secondo il quale, qualora dal verificarsi di un sinistro stradale derivi la morte dell’altro conducente e/o del terzo trasportato, a causa ed a seguito della propria imprudenza, negligenza o imperizia alla guida, la Sentenza di condanna emessa per “omicidio colposo” ex art. 589 del Codice Penale, potrà essere “mitigata” sul piano sanzionatorio, qualora si accerti che la vittima non indossava la cintura di sicurezza. Chiaramente tale decisum penale è destinato a generare conseguenze importanti anche sul piano risarcitorio in sede civilistica, e ciò, a tutto vantaggio delle Compagnie Assicurative, le quali vedranno ridurre il quantum risarcitorio da queste dovuto al danneggiato o ai suoi familiari nel caso di decesso, quantum che, ai sensi dell’art. 1227, co. I° del Codice Civile, sarà calcolato dal Giudice di merito anche alla luce del fattore di “concorso di colpa” del danneggiato nella causazione del danno, qualora si dimostri che l’utilizzo della cintura di sicurezza, quale sistema di ritenzione, avrebbe ridotto, se non addirittura annullato, la possibilità del verificarsi dell’evento dannoso.

Invero, in tema di cinture di sicurezza, la Suprema Corte è, oramai, granitica nel ritenere l’obbligatorietà delle stesse, sia per il conducente del veicolo e sia per il terzo trasportato: in quest’ultimo caso, qualora costui si dovesse rifiutare di indossarle, è il conducente del mezzo che, in virtù delle “regole di comune prudenza e diligenza”, è giuridicamente tenuto ad esigere che il passeggero le indossi ed, in caso costui si rifiuti, il conducente è obbligato a sospendere la marcia o a rifiutarne il trasporto. In tal senso, si è espressa, da ultimo, la Cassazione Civile con la Sentenza n. 7533/2012, nella quale ha ribadito che il conducente del veicolo, prima di iniziare la marcia, è tenuto a controllare che il passeggero indossi la cintura di sicurezza; qualora, poi, il trasportato rifiuti di indossarla, in caso di incidente, il conducente è tenuto a risarcire il passeggero, integrandosi a suo carico il “concorso di colpa” nella causazione dell’evento dannoso.

Avv. Antonella Rigolino

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