Se la suocera è invadente, viola il domicilio

 

suocera invadente

14\12\2012 – I rapporti tra suocera e nuora, si sa, non sono, nella maggior parte dei casi, idilliaci; soprattutto le mamme italiane, infatti, fanno fatica ad “affidare” il proprio figlio ad un’altra donna e, così, talvolta, i rapporti tra suocera e nuora diventano talmente incandescenti da poter costituire, addirittura, causa o concausa di separazioni e divorzi. A porre un freno all’invadenza delle suocere ci ha pensato, di recente, la Corte di Cassazione, la quale è intervenuta in sede di legittimità, ponendo dei limiti ben precisi in seno a tali rapporti: il caso sottoposto all’On.le vaglio della Consulta ha riguardato la continua presenza della suocera nella ex casa familiare dopo la separazione di fatto dei coniugi e l’abbandono della stessa da parte del figlio-marito, trasferitosi altrove. Motivo della costante presenza della suocera in casa della ex-nuora era la necessità di prestare assistenza al figlio, ricoverato in ospedale nella medesima città in cui, prima, conviveva con la moglie. La nuora, assegnataria della casa coniugale, stanca della continua presenza della suocera, dopo averla più volte, ed invano, messa alla porta, ha deciso di denunciarla per violazione di domicilio ex art. 614 del Codice Penale. Giunti al terzo grado di giudizio, la Suprema Corte, avallando il decisum di condanna dei due precedenti gradi di merito, con la Sentenza n. 47500/12 ha ritenuto che “nel caso in cui, all’esito di una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l’abitazione familiare, trasferendosi a vivere altrove, l’unico titolare del diritto di esclusione dei terzi va individuato nel coniuge rimasto nell’abitazione familiare, con conseguente configurabilità del delitto di violazione di domicilio nei confronti di chi vi si introduce o vi si intrattiene contro la volontà espressa o tacita di quest’ultimo ovvero clandestinamente o con l’inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi avivere altrove”. La ratio di tale convincimento si fonda sulla tutela della “casa” in quanto luogo ove si estrinseca la libertà individuale di ciascuno, sul conseguente principio dell’inviolabilità del domicilio sancita dall’art. 14 della Costituzione e sulla titolarità del diritto di proprietà, diritto, nel caso di specie, spettante al 50% ad entrambi i coniugi, essendo costoro comproprietari dell’immobile: dal combinato disposto dell’art. 14 Cost. e 614 C.p. si evince, infatti, che il bene giuridico tutelato in tema di violazione di domicilio è la libertà individuale del privato, il suo interesse alla tranquillità e alla sicurezza all’interno della propria abitazione, in breve, il pieno diritto di vivere liberamente nella propria casa senza subire l’intrusione di soggeti estranei. Sulla base di tali presupposti, dunque, gli Ermellini sono giunti a statuire che è sufficiente il dissenso anche di uno solo dei comproprietari dell’immobile a garantire e legittimare il diritto di “mettere alla porta” gli estranei, anche qualora costoro siano dei congiunti; a contrario, secondo la Suprema Corte, quindi, il consenso di soltanto uno dei due proprietari non può in alcun modo prevalere sul dissenso dell’altro o degli altri comproprietari, soprattutto e, a maggior ragione, quando, nel caso di separazione tra coniugi, anche solo di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l’abitazione familiare, trasferendosi altrove; in tal caso, infatti, l’unico titolare del diritto di escludere i terzi è il coniuge assegnatario della casa familiare, il quale può legittimamente agire per denunciare l’avvenuta violazione di domicilio ex art. 614 C.p. nei confronti di chiunque vi si introduca o vi si intrattenga contro la sua volontà, espressa o tacita, oppure clandestinamente o con l’inganno.

Avv. Antonella Rigolino

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