Istigazione alla corruzione o oltraggio a pubblico ufficiale?

polizia stradale16\02\2013 – Il 15 Febbraio c.a. la Corte di Cassazione, VI° Sezione Penale, ha depositato una particolarissima sentenza relativa ad un processo per corruzione di Pubblici Ufficiali: il decisum espresso nella Sentenza n. 7505/13 ha riguardato il comportamento di un automobilista che, multato dai Vigili Urbani per infrazione al Codice della Strada, ha offerto agli Agenti una banconota da 10 Euro, al fine di evitare l’irrogazione della sanzione pecuniaria nei suoi confronti per la violazione commessa. Il Tribunale Penale di I° grado ha assolto l’uomo, il quale, poi, si è visto condannare in sede di Appello per il reato ex art. 322 “Istigazione alla corruzione” nei confronti dei Pubblici Ufficiali. Gli Ermellini, ai quali l’automobilista “corruttore” è ricorso, hanno, però, annullato senza rinvio la decisione impugnata, ritenendo “non sussistente” il fatto imputato al ricorrente: i Decidenti hanno, difatti, rilevato che nel comportamento dell’uomo, in particolare nell’aver offerto agli Agenti l’esigua somma di €. 10,00, mancassero gli elementi integrativi della fattispecie criminosa lui imputata, e cioè, sia l’elemento oggettivo della “tipicità” della condotta, ossia il rapporto di causalità condotta/evento lesivo, e sia l’elemento soggettivo della colpevolezza, sotto il profilo sia del dolo che della colpa, non essendo in grado, l’irrisoria cifra di €. 10,00, di “corrompere” i Pubblici Ufficiali.  Gli Ermellini hanno ritenuto, infatti, che la suddetta condotta potesse, semmai, integrare il reato di “Oltraggio a pubblico ufficiale” ex art. 341bis del Codice Penale, poichè l’esigua somma offerta potrebbe rappresentare un “segno di disprezzo” dell’uomo nei confronti degli Agenti: secondo gli Ermellini, infatti, “l’esibizione di una somma di 10 euro, corrispondenti ad una utilità pari a 5 euro per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell’istigazione, al fine di poter fare loro omettere e quindi in concreto impedire la preannunciata contravvenzione, per la sua palese irrisorietà, può semmai configurare il reato di oltraggio, per l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa“. Tuttavia, poichè il fatto addebitato all’automobilista si è verificato in epoca anteriore al 2009, anno in cui l’oltraggio a pubblico ufficiale è tornato a costituire un’autonoma fattispecie criminosa rispetto alla precedente inglobazione nel reato di ingiuria aggravata, l’uomo non è stato ritenuto responsabile neppure di tale reato.

Avv. Antonella Rigolino

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