Responsabilità parziaria dei condomini

24\03\2013 – Il 20 Febbraio c.a. la Corte di Cassazione ha nuovamente avallato l’orientamento, oramai granitico, formatosi in tema di responsabilità del Condominio verso i terzi e, specificamente, della responsabilità “parziale”, e non più “solidale”, dei singoli Condomini per le obbligazioni assunte dal Condominio verso i terzi: con la Sentenza n. 4028/13 la Suprema Corte ha, infatti, confermato che il Terzo-creditore, munito di valido titolo esecutivo nei confronti del Condominio, può legittimamente agire contro i singoli Condomini inadempienti, seppure in proporzione alle rispettive quote di debito, ed esigere da costoro, ed unicamente da costoro, le singole quote di debito rimaste insolute. In realtà, sino a qualche anno addietro, l’orientamento della giurisprudenza riteneva essere “solidale” la responsabilità dei Condomini, e ciò, alla luce dell’art. 1294 del Codice Civile, rubricato “Solidarietà tra condebitori”, il quale recita “I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta divers20130324-081406.jpgamente”. Invero, sulla base di tale articolo, si riteneva pacificamente che il Creditore del Condominio dovesse agire in giudizio nei confronti del Condominio per riscuotere le quote dei singoli Condomini inadempienti, essendo, poi, onere del Condominio, nella persona dell’Amministratore, rivalersi sui Condomini “effettivamente” inadempienti per le loro quote di debito saldate dai Condomini solventi; tuttavia, già da alcuni anni, tale orientamento è stato ribaltato, per due ordini di motivazioni: innanzitutto, è stato osservato che la “solidarietà” nel Condominio non è contemplata espressamente da alcuna disposizione di legge, dal momento che il predetto articolo 1294 C.C. si riferisce genericamente a “condebitori” e non a debiti condominiali, in secondo luogo, si è osservato che l’obbligazione assunta dal Condominio, sebbene sia “comune” a tutti i Condomini, trattandosi di somma di denaro, è anche legittimamente “divisibile”. Pertanto, sulla base di tali presupposti, già dal 2004, con Sentenza n. 20304/04, gli Ermellini sono giunti a statuire la “parziarietà” delle obbliìgazioni condominiali; inoltre, ad avallare questo nuovo orientamento giurisprudenziale, è intervenuto il Garante per la Protezione dei dati personali, il quale, con Nota del 21 Luglio 2008, ha espressamente attribuito all’Amministratore, n.q. di “Rappresentante del Condominio”, l’obbligo di fornire al Terzo-creditore i nomi e gli altri dati identificativi dei singoli Condomini inadempienti, al fine di consentire che il titolo esecutivo in suo possesso trovi espressa ed unica efficacia nei confronti di costoro; e ciò, senza che possa essere attribuita all’Amministratore alcuna violazione della privacy.

 

banner

Recommended For You

About the Author: Redazione ilMetropolitano