Le relazioni virtuali non costituiscono addebito di separzione tra coniugi

27\04\2013 – Sempre più spesso accade, purtroppo, che le relazioni sentimentali vengano minacciate dai rapporti virtuali che s’instaurano tramite i social network con persone, talvolta, del tutto sconosciute; sempre più spesso accade, inoltre, che tali rapporti virtuali vengano a costituire motivo di separazione tra coniugi, ed è sotto tale profilo che la recente Sentenza n. 8929/13 ha posto la Sua attenzione, puntualizzando alcuni aspetti di tali tristi vicende. Il caso deciso dalla Suprema Corte ha riguardato un marito che, in sede di separazione, ha chiesto ed ottenuto, sia in I° grado, che in sede d’appello, l’addebito della separazione a carico della moglie a causa di una relazione extraconiugale che, da oltre due anni, la donna intratteneva “virtualmente” con un altro uomo conosciuto su un social network.

Secondo i Giudici di merito, infatti, i costanti ed assidui contatti telematici e telefonici intercorsi tra la moglie e l’amante costituivano una violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale sancito dall’art. 143, comma II°, del Codice Civile, pur non essendo stati tra loro consumati rapporti “reali” di tipo sessuale, abitando costoro in città diverse.  In sede di legittimità, però, il decisum di merito è stato del tutto ribaltato, in quanto gli Ermellini hanno ritenuto che “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’articolo 151 del Codice Civile quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e quindi, anche se non si sostanzi in adulterio, comportano comunque offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, la relazione extraconiugale intrattenuta soltanto virtualmente tra i due non è idonea a configurare la violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 143 C.C., e quindi non è punibile, e ciò, sia perchè non si è “concretizzata” in una relazione di tipo sessuale, e sia perchè è rimasta nell’alveo virtuale tra i due amanti senza essere portata a conoscenza di soggetti esterni e, quindi, secondo i Giudici di legittimità, non essendo stata resa pubblica, non ha leso la dignità, l’onore e l’immagine del coniuge tradito.

Avv. Antonella Rigolino

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