La mancata concessione del riposo settimanale

11\05\2013 – Con la recente Sentenza n. 6727/13 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del riposo settimanale e del conseguente diritto al risarcimento del danno nei casi in cui tale diritto non venga concesso al dipendente pubblico dal proprio datore di lavoro. In tale pronuncia, la Suprema Corte, premettendo, innanzitutto, che il riposo settimanale del lavoratore è un diritto garantito dall’art. 36, co. III°, della Carta Costituzionale, secondo cui “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”, nonc20130511-153704.jpghè dall’art. 2109, co. I°, del Codice Civile, secondo il quale “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica”, ha ribadito che il riposo settimanale costituisce un diritto garantito ed irrinunciabile, poichè necessario per il recupero psicofisico del lavoratore. Conseguentemente, la mancata concessione di tale diritto nell’arco superiore a sette giorni è illegittima, e non può essere prevista, nè da una specifica clausola contrattuale, poichè, ai sensi della nostra Carta Costituzionale, nonchè degli articoli 1418 e 1316 del Codice Civile, tali clausole sarebbero “nulle” per illiceità dell’oggetto, nè da una disposizione di legge, che potrebbe essere validamente oggetto di giudizio di illegittimità costituzionale. Inoltre, sul medesimo tema, la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 7/13 ha puntualizzato che la rivendicazione patrimoniale del dipendente pubblico per i danni psicofisici cagionati dalla perdita del riposo settimanale, rientra nell’alveo risarcitorio, e non in quello retributivo, poichè non è diretta a compensare l’eccedenza della prestazione lavorativa, bensì è volta ad indennizzare il lavoratore per il predetto danno psicofisico correlato all’inadempimento contrattuale del datore di lavoro; ne consegue, quindi, che ad esso si applica il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, ex art. 2046 C.C., e non il termine breve di cinque anni ex artt. 2947 e sgg. C.C.. Chiaramente grava sul lavoratore, nel caso di specie sul dipendente pubblico, l’onus di dimostrare processualmente sia l’oggetto della domanda giudiziale, ossia il mancato riconoscimento del riposo settimanale, e sia il conseguente danno psicofisico derivatone; sarà poi compito del Giudice di merito decidere anche sulla base di presunzioni e ritenere provato il danno psicofico lamentato dal lavoratore.

Avv. Antonella Rigolino

 

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