Responsabilità della scuola nei confronti dell’alunno maggiorenne

 

scuola26\05\2013 – La Corte di Cassazione ha, di recente, emesso una sentenza assai interessante sul mondo della scuola, soffermandosi, in particolare, sul rapporto che s’instaura tra l’insegnante e gli alunni e, soprattutto, sulla responsabilità dell’insegnante nei confronti degli alunni divenuti maggiorenni. La vicenda ha avuto origine da un incidente ai danni di un’alunna di una scuola superiore nel corso di una recita scolastica, nel corso della quale la ragazza, che indossava un costume da angelo, subiva gravi ustioni a causa dello scherzo di un compagno, che, con un accendino, aveva appiccato fuoco alle ali del suo costume da angelo. Il procedimento giudiziario, giunto in Cassazione, si è concluso con la Sentenza n. 11751/13, nella quale la Suprema Corte ha, innanzitutto, puntualizzato che l’iscrizione alla frequentazione di un istituto scolastico crea un vincolo giuridico tra la scuola e l’alunno, vincolo che pone a carico dei dipendenti dell’istituto, oltre che l’obbligo di istruire ed educare l’alunno, anche quello di vigilare e proteggere sulla sua incolumità, a prescindere dall’eventuale raggiungimento della maggiore età durante il percorso scolastico; inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che, con il raggiungimento della maggiore età dell’alunno, non si riduce l’ambito di responsabilità dell’istituto scolastico, che, quindi, continua a rispondere per i danni subiti dall’alunno ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, rubricato “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”. Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione, con la predetta sentenza, ha confermato la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e dei suoi dipendenti per inadempimento degli obblighi di protezione e vigilanza nei confronti dell’alunna, non essendo stato provato in giudizio che l’Amministrazione scolastica abbia “adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori di essa, atti a garantire la sicurezza della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, di cui è destinatario il personale direttivo) al fine di impedire l’evento verificatosi, non imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita (approvata dal collegio dei docenti), ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze, vieppiù se taluni che lo indossavano si erano allontanati dall’aula magna in cui vi erano tutti”.

Avv. Antonella Rigolino

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