Reggio Calabria, la riduzione delle indennità agli amministratori del 2010

palazzo san giorgiodi Enzo Cuzzola – Sulla riduzione delle indennità agli amministratori, e conseguente recupero ad opera dei Commissari, come conseguenza dello sforamento del patto di stabilità per il 2010, la questione non è quella di stabilire a quali amministratori applicarla, cioè quelli in carica nel 2010 o quelli in carica nel 2011, anche perché come vedremo questo dubbio è risolto dalla norma, bensì quanto sia corretto applicare una sanzione ad amministratori che non avevano contezza dello sforamento stesso, almeno mentre erano in carica. A Reggio la violazione del patto per il 2010 è stata accertata nel 2012, con l’approvazione del relativo rendiconto, per cui la riduzione delle indennità si applica agli amministratori in carica nel 2010. I Commissari hanno provveduto a rideterminare le indennità, godute nell’anno 2010 dagli amministratori, in seguito allo sforamento, costatato per quell’anno, del patto di stabilità, e stanno chiedendo ufficialmente la restituzione dei maggiori importi percepiti. Quanto alla annualità alla quale applicare la riduzione la norma è chiara: Nella ipotesi in cui la violazione del patto di stabilità sia accertata oltre l’anno successivo, le sanzioni si applicheranno nell’anno successivo a quello dell’accertamento, mentre la riduzione delle indennità sarà applicata agli amministratori in carica nell’anno della avvenuta violazione. A Reggio la violazione del patto per il 2010 è stata accertata nel 2012, con l’approvazione del relativo rendiconto, per cui la riduzione delle indennità si applica agli amministratori in carica nel 2010. Le regole sono dettate dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, all’articolo 31, comma 28, che così recita: Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza … è applicata ai soggetti di cui all’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno. Fermo restando quanto sopra, tuttavia, non ci sembra corretto provvedere, senza alcuna ulteriore valutazione di merito, al recupero della maggiori indennità percepite. Infatti il sistema sanzionatorio del patto vuole colpire quei comportamenti commissivi ovvero omissivi che, per favorire il territorio, finiscono per non rispettare gli obiettivi di finanza internazionale. Enzo CuzzolaOra, senza volerci avventurare in ragionamenti di filosofia del diritto, per i quali peraltro non abbiamo neanche le competenze necessarie, ci sembra lapalissiano che gli amministratori dell’epoca, se fossero stati consapevoli (cosa veramente impossibile almeno per i componenti i consigli di circoscrizione), dello sforamento del patto, accertato solo successivamente e solo come conseguenza della accertata non veridicità di alcune poste di bilancio, sarebbero stati chiamati a risponderne anche in sede penale. Ora la costatazione che gli amministratori hanno potuto avere contezza delle “irregolarità” nel bilancio solo a posteriori ci fa ritenere che agli stessi, ai quali nessuna condotta, né commissiva né omissiva, è stata imputata in sede penale, non sia legittimo applicare alcuna sanzione, per lo sforamento del patto nell’anno 2010, avvenuto indipendentemente dalla loro cognizione, volontà ovvero omissione.

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