Divieto di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici (Ordinanza del Sindaco) Divieto su tutto il territorio comunale, dal 31.12.2014 al 01.01.2015

IL SINDACO
CONSIDERATOComune Reggio Calabria

• che è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
• che dette  pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici sia per chi ne viene accidentalmente colpito;
• che, in conseguenza a tali pratiche, si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale;
• che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;
• che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi in libera vendita, trattandosi, comunque, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono tuttavia in grado di provocare danni fisici  anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi ne viene fortuitamente colpito;
• che, seppure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e dai bambini;

RITENUTO necessario impedire l’uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

VISTI
• l’art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;
• il D.M. del Ministero dell’Interno datato 5 agosto 2008 e, in particolare, l’art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana”;
•  l’art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931
n. 773, nonché l’art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;
• gli artt.49 e 53 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
ORDINA

• il divieto, su tutto il territorio comunale, dal 31 dicembre 2014 al 1 gennaio 2015, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.
• Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.
• Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la
presente ordinanza.

DISPONE
• che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale;
• che sia trasmessa al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Municipale, per il controllo dell’osservanza della stessa.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dal Palazzo Municipale

                                                                                            Il Sindaco
Avv. Giuseppe Falcomatà

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