Interventi in aula del senatore Nico D’Ascola sul DDL Anticorruzione

d ascolaL’Assemblea ha proseguito la discussione del testo illustrato il 19 marzo con la relazione del sen. D’Ascola in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, proposto dalla Commissione Giustizia al termine dell’esame, in sede referente, del ddl n. 19 e connessi. Di seguito gli interventi in aula del senatore Nico D’Ascola: “Vorrei illustrare l’emendamento 3.700, in merito al quale stiamo parlando della riparazione, ossia della possibilità di imporre al condannato con sentenza di condanna, il pagamento di una somma equivalente a quanto indebitamente ricevuto a titolo di riparazione a vantaggio dell’amministrazione di appartenenza. Questo è l’ambito del nostro intervento. Il testo originario prevedeva che la somma da pagarsi a titolo di riparazione la si potesse disporre non soltanto con la sentenza di condanna pronunciata in un giudizio ordinario, ma anche con la sentenza di condanna pronunciata a seguito di patteggiamento. Il mio emendamento propone l’eliminazione di quest’ultimo riferimento, ossia la possibilità di imporre l’obbligo della riparazione soltanto con la sentenza penale di condanna e non anche con la condanna pronunciata a seguito di patteggiamento. Ciò detto, resta da spiegare la ragione che sta alla base di questo emendamento, il quale è determinato da due ragioni. Il testo, per come originariamente preveduto, ossia la possibilità di ordinare la riparazione, vuoi con la sentenza di condanna, vuoi con la sentenza di condanna a seguito di patteggiamento, non si confrontava ancora con l’emendamento governativo introdotto all’articolo 5, quello che prevede quale ragione per l’ammissione al patteggiamento l’obbligo di restituire il provento illecito a carico dell’indagato il quale chiede di patteggiare. Pertanto, il relatore si è posto il problema della convergenza tra questo obbligo, che costituisce un vero e proprio presupposto per la possibilità di chiedere il patteggiamento (quindi chiunque intenderà patteggiare saprà in anticipo che questa possibilità risulterà condizionata alla restituzione), e la somma da pagarsi a titolo di riparazione, che era prevista originariamente nel testo dell’articolo 3. Non c’era però, soltanto questo aspetto e richiamo qui l’emendamento 6.300, presentato dal senatore Lo Giudice, nel quale si prevede, non soltanto l’obbligo di ordinare la restituzione, ma anche di disporre la riparazione a carico del condannato a favore dell’amministrazione di appartenenza, proprio quello che stiamo togliendo all’articolo 3, nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, istituto quest’ultimo che si intreccia con quello del patteggiamento tutte le volte in cui chi intende patteggiare la condanna chiede anche che la stessa sia condizionalmente sospesa. La ragione dell’eliminazione all’articolo 3 di quanto è poi introdotto con l’articolo 5, e sarà introdotto successivamente anche mediante l’articolo 6, è quella di evitare che sullo stesso istituto convergano più disposizioni dotate del medesimo contenuto precettivo. La necessità è ovviamente quella di determinare un qualche ordine e una qualche razionalità per evitare l’affollarsi di istituti analoghi sulla stessa fattispecie. Abbiamo avvertito la necessità di disallineare la condanna pronunciata a seguito di giudizio ordinario rispetto alla condanna pronunciata nell’ambito del patteggiamento. Se infatti non si fosse operato questo disallineamento e, prima ancora, non si fosse pensato, noi avremmo determinato una radicale dissuasione rispetto al patteggiamento: questo va detto con chiarezza. Lo Stato ha interesse al patteggiamento tutte le volte in cui ovviamente ne ricorrano le condizioni, tra le quali oggi sappiamo che c’è anche l’obbligo della restituzione. Stabilire le stesse conseguenze sanzionatorie per il caso di una sentenza di condanna pronunciata dopo un lungo giudizio e di una sentenza di condanna pronunciata dopo il semplice patteggiamento avrebbe determinato l’evidente conseguenza che nessuno avrebbe patteggiato e tutti avrebbero preferito la soluzione costituita dal giudizio ordinario. Abbiamo quindi dovuto differenziare, oltre che evitare che, rispetto allo stesso istituto, si prevedessero più sanzioni dotate del medesimo contenuto”. “Sappiamo bene che il delitto di corruzione in atti giudiziari esiste non certo da oggi e che il delitto di concussione è un delitto di tipo generalista. Ossia, la categoria soggettiva dei pubblici ufficiali non prevede la distinzione tra un qualsivoglia pubblico ufficiale, per usare impropriamente questo termine, e un magistrato, ossia un pubblico ufficiale che appartiene all’ordine giudiziario. Già basterebbe questa risposta. Non è un problema nuovo, ma un problema già esistente. Peraltro, c’è da dire che non ci troviamo in una situazione di squilibrio sanzionatorio, ma di perfetto equilibrio sanzionatorio. Il Presidente della Commissione giustizia dice che in questo contesto si potrebbe individuare uno squilibrio, perché la concussione eventualmente operata dal pubblico ufficiale, che sia anche appartenente all’ordine giudiziario, dovrebbe costituire un fatto più grave. E parlo anche della riforma del 2012, alla quale gli stessi parlamentari che oggi pure si dolgono hanno partecipato. Ma è una riforma approvata nella precedente legislatura. Io non ne faccio una questione personale. Voglio solo dire che è una questione che si è posta anche allorquando è stata approvata la legge n. 190 del 2012. Non risulta sia stata proposta alcuna questione di legittimità costituzionale. Questo non vuol dire che non possa essere proposta ora, ma che si tratta di un problema esistente. Tra l’altro, l’emendamento non consentiva neanche d’intervenire utilmente, perché si limitava a dire che, allorquando i fatti di cui all’articolo 317 del codice penale sono compiuti da un pubblico Ministero, ovvero da un giudice e, quindi, più riassuntivamente, da un appartenente all’ordine giudiziario, questi fatti avrebbero dovuto essere puniti diversamente. Quindi, tale emendamento non consentiva neanche una riformulazione. Tra l’altro, è una materia che avrebbe implicato una meditazione diversa”.“Intanto, io mi permetto di rifiutare il paragone tra abbreviato e patteggiamento. È vero che l’abbreviato determina la riduzione dell’intero terzo, laddove il patteggiamento determina una riduzione fino a un terzo. Si tratta, però, chiaramente, di riti completamente diversi. Mentre il patteggiamento determina la conclusione di quella vicenda giudiziaria in quella fase, ed è possibile soltanto per condanne fino a due anni di reclusione, fatta eccezione per il cosiddetto patteggiamento esteso, che non è neanche qui in discussione, ovviamente c’è da osservare che l’abbreviato è possibile indipendentemente dai limiti della sanzione. Si può anche fare un abbreviato su una imputazione di omicidio, per la quale imputazione nessuno penserebbe di proporre un patteggiamento, che sarebbe del tutto inammissibile. Mi permetto di dire che, come sempre accade, possono essere paragonate soltanto entità assimilabili, ma non entità talmente differenziate da determinare l’impossibilità di un raffronto che ubbidisca ai termini della razionalità. i pone poi un problema nelle vesti della costituzionalità, per una asserita irragionevolezza e/o disparità di trattamento. La questione è certamente nota, ma è altrettanto nota la circostanza che certamente il patteggiamento va inserito tra determinati istituti premiali. Quindi, noi ci troviamo nel contesto della riduzione dell’area di applicazione di un istituto premiale, una circostanza assolutamente ammissibile. Lo Stato prevede determinati istituti premiali e ne riduce l’applicazione con riferimento a situazioni che si ritengono immeritevoli della premialità implicata da quel determinato provvedimento. Abbiamo manifestazioni con riferimento all’articolo 4-bis della legge penitenziaria. Si tratta di istituti premiali e di benefici preveduti in via generalista per una serie di reati che sono preclusi, al contrario, per determinati reati. Non è mai stata proposta alcuna questione di legittimità costituzionale e credo che se fosse stata proposta sarebbe stata rigettata, per la ovvia ragione che il principio di uguaglianza impone che situazioni identiche non possano essere trattate in maniera differenziata ovvero che situazioni differenziate non possano essere trattate in maniera identica, ma se situazioni differenziate sono trattate in maniera differenziata non si pone in alcun modo il problema della violazione del principio di uguaglianza, nemmeno sul versante dell’articolo 3, e quindi del principio di ragionevolezza”.

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