Ripepi: depositata interpellanza per chiarimenti bilancio Comune

Risposta di Neri in Consiglio strutturalmente deficitaria.

INTERPELLANZA

(ai sensi dell’art. 46 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio)

Al Sindaco

All’Assessore al Bilancio

p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale

bilancio di previsione 2015: chiarimenti e delucidazioni.Massimo Ripepi

Il sottoscritto consigliere Massimo Ripepi interpella il Sindaco e l’Assessore al Bilancio – ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 46 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio- per conoscere quanto di seguito specificato

Premesso che:

  • l’art. 242 T.U.E.L. individua quali “strutturalmente deficitari” gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per come rilevabile dai dati riportati nell’apposita tabella redatta sulla base delle risultanze amministrativo-contabili dell’Ente ed allegata al Conto Consuntivo;
  • con deliberazione della G.M. n° 49 del 30 aprile 2015 è stato approvato lo schema di Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2014, da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale;
  • il Consiglio Comunale ha approvato, con Deliberazione n° 17 del 5 giugno u.s., il suddetto schema di Conto Consuntivo;
  • la tabella inerente la certificazione dei parametri – approvati con il DM 18/02/2013- di “deficitarietà strutturale” allegata ai sensi di legge alla suddetta deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, è stata sottoscritta dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
  • tale tabella, compilata sulla base dei dati del rendiconto 2014, certifica lo sforamento di soli quattro parametri di deficitarietà ( su dieci previsti dalla legge ) e, quindi, l’inesistenza della condizione di “ente strutturalmente deficitario” che, invece, si sarebbe determinata ove fossero stati violati cinque o più parametri;
  • dall’esame della anzi detta tabella risultano violati i parametri n. 2) 3) 4) e 5), relativi alla gestione dei residui attivi, a quella dei residui passivi ed all’esistenza di procedimenti di esecuzione forzata;
  • risulta, viceversa, rispettato il parametro n. 8 relativo alla consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 2014 rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti;
  • in realtà tale ultimo parametro non appare correttamente indicato in quanto, stando ai dati ufficiali pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno, l’ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 2014 ( pari ad € 5.300.899,19 ) risulta di gran lunga superiore all’1% delle entrate correnti che, complessivamente, assommano ad € 228.537.411,26;
  • dall’esame dei dati delle certificazioni ai conti consuntivi relativi agli anni precedenti pubblicati sul sito della Finanza locale si evince, altresì, come il suddetto parametro n. 8 sia stato violato anche nell’esercizio 2012, contrariamente a quanto attestato nella “nota di specificazione” alla tabelle relativa alla certificazione dei parametri di deficitarietà strutturale approvata in Giunta ed in Consiglio nonchè a quanto attestato in merito dal Collegio dei Revisori a pagina 43 della Relazione al Conto Consuntivo, laddove viene integralmente riprodotto il contenuto della suddetta “nota di specificazione”, senza nulla eccepire;
  • come agevolmente si rileva dal sito del Ministero degli Interni,  infatti, le entrate correnti complessive dell’Ente nell’anno 2014 sono state pari ad € 228.537.411,26 mentre i debiti fuori bilancio riconosciuti ammontano ad € 5.300.899,19. Ne deriva che il rapporto tra gli stessi è pari al 2,32%, cioè superiore alla soglia dell’ 1% stabilita dalla legge;
  • nell’anno 2013 le entrate complessive dell’Ente sono state pari ad € 232.612.356,52 ed i debiti fuori bilancio riconosciuti pari ad € 32.211.712,45. Il rapporto tra gli stessi è dunque pari al  13,8%, cioè superiore all’ 1% previsto dalla legge;
  • le entrate correnti complessive dell’Ente nell’anno 2012 sono state pari ad € 202.265.960,24 mentre i debiti fuori bilancio riconosciuti ammontano ad € 4.710.807,00. Il rapporto tra gli stessi è pari al 2,33%, cioè superiore all’ 1% previsto dalla legge;

Considerato che:

  • è di tutta evidenza come, su tale punto, le risultanze della certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, approvata dalla Giunta Municipale prima e successivamente dal Consiglio, non sono reali in quanto ciò che in essa viene attestato risulta non corretto, ossia difforme dal vero per come illustrato;
  • la sopra richiamata nota di lettura del parametro n. 8 stravolge e travisa il contenuto del parametro stesso, il quale chiaramente stabilisce che l’obiettivo è violato quando l’ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio sia superiore all’1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (Titoli I; II e III dell’entrata). La norma prevede appunto, in seconda battuta, che qualora il sopra indicato rapporto percentuale risulti inferire all’ 1% ma l’Ente ha violato il parametro in tutti e tre gli esercizi del precedente triennio, il parametro deve intendersi ugualmente violato! Quindi la legge prevede che il riferimento al triennio precedente entri in gioco solo ed esclusivamente in presenza di un rapporto percentuale inferiore all’1%, contrariamente a quanto argomentato nella nota anzidetta;
  • Il calcolo dei parametri avviene in base a rapporti numerici di valori espressamente indicati dalla legge e racchiusi in una tabella che non è suscettibile di interpretazioni o specificazioni;
  • Appare, dunque, palese – al di là delle valutazioni preminenti riguardo alla legittimità degli atti – come tale modus operandi nella compilazione degli allegati obbligatori al Conto Consuntivo si ponga in netto contrasto con la ricerca della correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa;
  • ove quanto esposto fosse accertato, l’Ente sarebbe da considerarsi in condizioni “strutturalmente deficitarie;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Interroga il Sindaco e l’Assessore al Bilancio per sapere:

  • se, accertato celermente quanto sopra esposto, intendano promuovere la revoca in via di autotutela delle Deliberazioni di approvazione del Conto Consuntivo 2014 e del Bilancio preventivo 2015, il quale risulterebbe redatto omettendo gli adempimenti di legge afferenti la condizione di “deficitarietà strutturale” dell’Ente;
  • in ossequio a quale norma, eventualmente preminente rispetto all’articolo 242 del T.U.E.L. ed al disposto di cui al Decreto del Ministero dell’Interno datato 18.02.2013, l’Amministrazione Comunale ed il Responsabile dell’Area Finanziaria abbiano inteso operare nella redazione della tabella inserendo arbitrariamente “note a margine” contenenti interpretazioni in netto contrasto con le norma di legge;
  • se intendano le SS.LL. trasmettere senza indugio la notizia e gli atti contabili di che trattasi alla Corte dei Conti, alla Procura della Corte dei Conti, a S.E. il Prefetto ed al sig. Procuratore della Repubblica affinchè si attivino in merito, ognuno per quanto di propria competenza.

Si richiede, cortesemente, risposta scritta.

Si precisa, ad ogni buon fine, che la presente Interpellanza è formulata nell’esercizio del mandato amministrativo e che la mancata risposta alla stessa configurerebbe il reato previsto e punito dall’articolo n.328 del codice penale (Rifiuti di atti d’ufficio. Omissione).

Reggio C., 10.11.2015

Il consigliere

Massimo Ripepi

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