Quando il senso dello Stato va piegato al servizio della “Ragion di Stato”

Luigi TuccioL’affermazione storica di tale assurdo giuridico risulta sempre più consacrata in un palese contrasto istituzionale maturato tra i diversi poteri di intervento governativo amministrativo ed i titolari del controllo di legalità giudiziaria, entrambi doverosamente legati da un vincolo di giramento di fedeltà alla Costituzione repubblicana. Ed è su tale presupposto che vorrei tentare di articolare un ragionamento in ordine alle note vicende istituzionali e giudiziarie che hanno riguardato i comuni di Melito Porto Salvo, Reggio Calabria, Roma, Rende, che per certi versi mi hanno riguardato personalmente. Prima dell’inevitabile confronto comparativo tra esse, vanno necessariamente riproposti i principi fondamentali richiamati più volte dalla Suprema Corte e ribaditi da autorevoli personalità quali vanno ritenuti ed apprezzati Raffaele Cantone, il Prefetto Gabrielli ed il Giudice Sabella. Essi, all’unisono, in occasione dell’affaire “Roma Capitale”, pur riconoscendo l’incidenza di una superiore Ragion di Stato (il successivo Giubileo ed il ruolo di Capitale), hanno concordemente convenuto, con esplicite incontestabili argomentazioni giuridiche che, in effetti, era incontroversa la accertata presenza nelle vicende amministrative romane di molteplici comportamenti di pregnante rilevanza penale ma che pur tuttavia si conveniva sempre concordemente in ordine alla esigenza di escludere la ricorrenza delle condizioni leggittimatrici per l’avvio delle procedure di scioglimento per mafia del consiglio comunale capitolino. In definitiva esaltavano, i tre autorevoli rappresentanti della legalità, che nelle fattispecie, pur in presenza di delitti, era carente il carattere della “adeguatezza” cioè del peso specifico delle condotte di più esponenti dell’amministrazione che fossero connotate dalle già evidenziate condizioni di certezza, di determinatezza e di adeguatezza di comportamenti concreti dei singoli amministratori riconnessa alla ineludibile finalità destrutturanti delle deliberazioni di Giunta. In definitiva si richiamava l’illuminante insegnamento delle Sezioni Unite (SSUU 1747/2015). E’ stato appunto Raffaele Cantone a ribadire che, pure in presenza di incriminazione per reati contro la PA, commessi da esponenti politico amministrativi – ove tali condotte non esprimessero un livello di adeguatezza tali da incidere nei meccanismi di formazione delle scelte politiche o amministrative – non doveva ritenersi legittima la adozione di provvedimenti non solo di scioglimento dell’amministrazione ma neanche di commissariamento puro e semplice. E “letto” tale orientamento interpretativo del Tuel, non ci sentiamo neanche di accostare l’autorevolezza e la categoricità di tali affermazioni alla “vicenda reggina”, tant’è che più adeguati approfondimenti scientifici, sono in corso al contesto di attività parlamentari di Marzo 2016, proprio in tema di scioglimento di consigli comunali. Segno evidente di inadeguatezza della stessa normativa. Era inevitabile questa lunga e probabilmente teorizzante premessa giacchè attorno ad essa ruota l’antagonistica ermeneutica giudiziaria rispetto al disimpegno, ormai accertato, delle autorità prefettizie, nella vicenda di Rende, denunciata, in maniera netta e cruda, dal penetrante intervento giudiziario secondo cui buona parte dell’indirizzo politico gestionale della Giunta del Comune di Rende era governata in combutta tra la più pericolosa cosca del cosentino ed il gruppo dirigente di un partito politico che si è sempre arrogato il privilegio di diffondere un bieco manicheismo nella vita politica regionale, arrogandosi la paternità della diffusione, anche a Reggio Calabria, della cultura della “parte buona” e della “parte cattiva” della comunità. Quanto sono lontani i tempi dell’onesto Enrico Berlinguer che in uno dei suoi ultimi discorsi attenzionava il proprio partito attorno all’esigenza di mettere a fuoco la “questione morale”! Passando a volo radente sulle quattro vicende, nessuno può contestare che a Melito Porto Salvo si è maturata una sorta di strabismo politico per cui anche a seguito di plurimi interventi della Commissione di Accesso, non si è proceduto allo scioglimento del Comune da parte delle autorità di controllo governativo, successivamente platealmente smentite dai numerosi provvedimenti cautelari restrittivi richiesti dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di attività investigative realizzate dalla DDA, proprio con riferimento alla linea governativa gestionale del Comune. E per più amministrazioni! Della vicenda reggina, per amor di pace, non vogliamo eccessivamente curarci senza esimerci però dal considerare che non vi è stata nessuna incriminazione della Giunta Municipale da parte di alcun componente della stessa, foss’altro per aver posteggiato un veicolo in doppia fila dinanzi Palazzo San Giorgio! Ma per Reggio Calabria fu inventata la fascinosa categoria giuridica della cd “contiguità” resuscitando la bieca cultura del sospetto e la proprietà transitiva della responsabilità per vicende riguardanti soggetti affini mai conosciuti neanche di vista, in barba al principio affermato dalla citata sentenza della Suprema Corte, secondo cui si propone insuperabile esigenza, quale condizione per lo scioglimento, della esistenza di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso”. Alcuna di queste concrete condotte ci è mai stata contestata! Pertanto l’aver catapultato le risultanze raccogliticce della commissione di accesso, prive di pregio giuridico, il più elementare, centrifugate con vaghe petizioni di principio, con assurdi collegamenti tra società mille miglia lontane l’una dall’altra, sono stati individuati o meglio dire inventati nella relazioni inviata al ministro, comportamenti di tal tipo,in capo ad autentici Galantuomini che si onoravano di rappresentare in Giunta comunale gli interessi – quelli puliti! – dei reggini! Incontestabile, illuminante, testimonianza dell’operare di una preponderante e prepotente ragioni di Stato con quel che consegue, anzi meglio quel che si intendeva fare conseguire nelle segrete stanze!Mario Oliverio E’ per tale motivo che è davvero triste, anzi per parlare chiaro è assolutamente inquietante, l’affermazione del Presidente Oliverio, quando dalle cronache politiche apprendiamo che egli affermi che la Città di Rende non può essere assimilata ad altre realtà amministrative condizionate o peggio inquinate dalle organizzazioni criminali e mafiose, perché nella Harvard del Sud le responsabilità degli amministratori erano da ritenersi “individuali” mentre a Reggio dovevano essere ritenute “collettive”. Vi è certamente un enorme divario culturale e costituzionale tra il nostro modo di ragionare e quello del Presidente Oliverio, ma ci sentiamo di affermare con forza che non accettiamo insensati giudizi di preteso richiamo a principi antropologici vorremmo dire razziali tra la civiltà reggina e il diverso operare giudizialmente accertato nel territorio di Cosenza. Un’ultima osservazione è riservata alla scelta del silenzio strategico dalle Presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi, la quale nelle sue “calate” in Calabria ha sempre fiancheggiato sia Oliverio che Principe pur essendo a conoscenza (se le “intelligence” hanno veramente funzionato) che in quel territorio c’era più che un odor di mafia!

Luigi Tuccio – Ex Assessore dimissionario – Giunta Arena

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