Retribuzioni in contanti: dal 1°Luglio 2018 è scattato il divieto per i datori di lavoro

Dal primo luglio 2018 è  scattato per i datori di lavoro  l’obbligo di corrispondere lo stipendio ai propri dipendenti , collaboratori e soci lavoratori di cooperativa, con strumenti di pagamento tracciabili. La norma di riferimento è  contenuta all’interno della Legge di Bilancio 2018 (articoli 91o e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017). La ratio del provvedimento attiene ad una maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori stessi, e per contrastare il fenomeno dell’economia sommersa . In particolare il comma 910 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 prevede  testualmente che i datori di lavoro siano tenuti a erogare ai lavoratori la retribuzione, e/o gli anticipi sulla stessa,  tramite banca o ufficio postale con uno dei seguenti mezzi di pagamento:

  • bonifico sul conto del lavoratore;
  •  assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato;
  • strumenti di versamento elettronici;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale in cui il datore ha un conto corrente di tesoreria aperto con mandato di pagamento

    I rapporti di lavoro interessati dalla riforma sono quelli:

  • 1) originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • 2) nati da contratti di lavoro instaurati in qualunque forma  ai sensi della legge n. 142/2001;
  • 3) di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., senza che rilevino durata e modalità di svolgimento.

Il comma 913 dell’art 1 della legge n. 205/2017 , prevede inoltre che non è obbligatorio effettuare il pagamento dello stipendio secondo le modalità previste dal comma 910 della legge 205/2017 per i seguenti  casi:

  • 1)  rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del dlgs. n. 165/2001;
  • 2) rapporti di lavoro  posti in essere per tutelare il lavoro domestico;
  • 3) rapporti di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali  comparativamente  più rappresentative a livello nazionale, riguardanti gli addetti a servizi familiari e domestici.Sono altresì esclusi i tirocini, i rapporti autonomi occasionali e le borse di studio.
  • Sanzioni: Il comma 913 dell’art. 1 stabilisce che al datore di lavoro o al committente che violi l’obbligo di effettuare il pagamento dello stipendio con strumenti tracciabili, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 1000 euro e massima di 5000 euro,  sanzione che verrà comminata anche  nel caso in cui il pagamento non dovesse andare a buon fine.Il datore di lavoro sanzionato, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione potrà :
  •  presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 16 del d.lgs. n.124/2004)
  •   presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18 legge n. 689/19
  • MS

banner

Recommended For You

About the Author: Redazione ilMetropolitano