Nidificazione degli uccelli rapaci, divieto di “arrampicata” all’interno del Parco dell’Aspromonte

Per salvaguardare le specie avifaunistiche di particolare interesse conservazionistico, tra cui i rapaci rupicoli che utilizzano come siti di nidificazione le pareti rocciose all’interno del Parco dell’Aspromonte, l’EPNA con una specifica ordinanza, ha disposto il divieto di svolgimento delle attività alpinistiche su pareti rocciose, anche preventivamente attrezzate, fino al 15 Agosto 2019. Con la stessa ordinanza viene disposto che il divieto, per gli anni a venire, avrà carattere annuale dal 1° gennaio sino al 15 agosto, fino a specifica revoca del provvedimento. L’Ente Parco chiarisce che l’ordinanza non aggiunge nulla di nuovo rispetto al Piano del Parco ed al Regolamento già vigenti, che ammettono l’esercizio delle attività sportive tradizionali (escursionismo, alpinismo, scialpinismo) nei periodi e nei modi in cui non arrecano disturbo o danno alla vegetazione, alla fauna e al paesaggio. L’arrampicata in palestra di roccia, sempre secondo il Regolamento, è da considerarsi praticabile “limitatamente ai percorsi e alle pareti rocciose individuati con specifico provvedimento dell’Ente Parco”. Gli studi specialistici e le ricerche degli ultimi anni hanno accertato, nel territorio del Parco dell’Aspromonte, la nidificazione di specie rupicole inserite nella “Direttiva Uccelli” e dunque di particolare interesse conservazionistico anche a livello internazionale. Tutte le attività riproduttive, dalla scelta dei siti alla difesa del territorio, fino alla costruzione del nido e all’allevamento e allo svezzamento dei piccoli, si svolgono nel periodo che va dall’inizio dell’anno fino alla metà del mese di agosto e oltre, e questo impone particolari precauzioni e azioni finalizzate a minimizzare il disturbo nelle aree interessate. Con l’ordinanza, nello specifico, oltre a garantire il rispetto della zona di Riserva integrale (Zona A), viene precluso temporaneamente l’accesso a determinati siti particolarmente delicati localizzati nelle zone B e C, indispensabile per evitare l’abbandono dei nidi o dei siti di rifugio causato dalla presenza antropica, con conseguente grave danno ambientale per l’ecosistema. Le infrazioni saranno punite con la sanzione pecuniaria prevista dalla legge quadro 394/1991.

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