Minori. Da CDS via libera con osservazioni ai seggiolini antiabbandono

(DIRE) 27 Set. – La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha dato oggi il via libera, con osservazioni, al parere richiesto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema del proprio decreto ‘per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono’ introdotti dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117. Lo schema di decreto sottoposto al parere del Consiglio di Stato consta di 7 articoli e di 2 allegati. La sezione consultiva, pur riconoscendo la correttezza dell’operato – “il Governo ha dato puntuale applicazione alla disciplina europea relativa alla notifica delle norme tecniche, ottenendo la sostanziale approvazione della Commissione allo schema in esame” – rileva che “per quanto riguarda la relazione di Air, questa fornisce sufficienti indicazioni circa il processo di consultazione posto in atto dal ministero – pur nel poco tempo disponibile – al fine di definire il testo dello schema; appare tuttavia lacunosa quanto all’impatto economico della disciplina emananda sugli operatori economici e sui consumatori”. Sul piano del contenuto, prosegue il parere, “occorre che, nella stesura definitiva, le formulazioni adottate nell’articolato e nell’allegato siano rese coerenti, chiarendo altresi’ se e quali delle caratteristiche funzionali essenziali di cui al n. 1 dell’allegato debbano applicarsi anche ai dispositivi di cui alla lettera c) dell’articolo 4, giacche’ non sembra congruo che i dispositivi anti abbandono ‘indipendenti’ debbano rispondere esclusivamente alle caratteristiche di cui al n. 2 dell’allegato”. Per cio’ che attiene agli aspetti puramente redazionali, “il testo e’ privo di titolo” e si suggerisce ‘Regolamento di attuazione dell’art. 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta’ inferiore a 4 anni’. In conclusione, la sezione ritiene doveroso richiamare l’attenzione del Governo su due profili che attengono alla legge n. 117/2018 “non e’ dato comprendere il motivo dell’apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell’art. 172 del Nuovo codice della strada impone l’obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini di statura inferiore a m. 1,50 (cioe’, secondo comune esperienza, di eta’ fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117/2018, introduce l’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono solo per i bambini di eta’ inferiore a 4 anni; – andrebbe sicuramente rimossa l’incongruenza della disposizione legislativa”. Infine il Consiglio di Stato ha invitato a rimodulare, in via legislativa, il termine, gia’ decorso, del primo luglio 2019, entro il quale il mancato uso dei seggiolini e’ soggetto a sanzione. (Com/Dip/ Dire) 17:52 27-09-19

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