
Riceviamo e Pubblichiamo

Queste le disposizioni contenute della sentenza :
Visti gli artt. 700, 669 bis e ss.;
accoglie i ricorsi riuniti e, per l’effetto, sospende l’efficacia del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 27 maggio 2020;
ordina alla Regione Calabria di conferire l’incarico di Coordinatore dell’Avvocatura regionale con le modalità previste dall’art. 19 d.lgs. 165/2001 e dal Regolamento regionale n. 3/2015;
condanna la Regione Calabria a rifondere alle parti ricorrenti e al terzo intervenuto le spese di lite, che liquida – per ciascuna delle due parti ricorrenti – in complessivi € 2.759,00, di cui € 259,00 per spese ed € 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge (con distrazione a favore dei procuratori antistatari relativamente al ricorrente
Paolo Falduto), e in complessivi € 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, per il terzo intervenuto.
accoglie i ricorsi riuniti e, per l’effetto, sospende l’efficacia del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 27 maggio 2020;
ordina alla Regione Calabria di conferire l’incarico di Coordinatore dell’Avvocatura regionale con le modalità previste dall’art. 19 d.lgs. 165/2001 e dal Regolamento regionale n. 3/2015;
condanna la Regione Calabria a rifondere alle parti ricorrenti e al terzo intervenuto le spese di lite, che liquida – per ciascuna delle due parti ricorrenti – in complessivi € 2.759,00, di cui € 259,00 per spese ed € 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge (con distrazione a favore dei procuratori antistatari relativamente al ricorrente
Paolo Falduto), e in complessivi € 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, per il terzo intervenuto.
Di seguito al link scaricabile l’ordinanza completa in formato PDF – https://www.ilmetropolitano.it/wp-content/uploads/2020/08/Ordinanza-nomina-del-coordinatore.pdf