Cassazione: il datore può fare spiare dai suoi 007 l’impiegato fannullone e licenziarlo

L’azienda ha facoltà di controllare l’adempimento delle prestazioni con risorse interne e tutelare il suo il patrimonio con l’aiuto di investigatori privati. Legittimo il recesso per scarsa diligenza

Linea dura dunque contro i dipendenti. Perde il posto per scarsa diligenza il dipendente fannullone. A coglierlo sul fatto è proprio l’ispettore dell’azienda sguinzagliato alle calcagna del lavativo dal diretto superiore. Il provvedimento disciplinare risulta legittimo: si scopre che l’incolpato non osserva gli obblighi e i doveri di servizio. Il datore ben può ricorrere a risorse interne all’impresa per controllare se i dipendenti adempiono le prestazioni lavorative, così come invece ingaggiare investigatori privati per tutelare il patrimonio aziendale. E non c’è dubbio che l’internal auditing possa spiare il lavoratore, nel senso di controllarlo di nascosto senza ledere il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. È quanto emerge dalla sentenza 21888/20, pubblicata il 9 ottobre dalla sezione lavoro della Cassazione. Diventa definitivo il licenziamento disciplinare del fattorino: proporzionale la sanzione espulsiva adottata perché è sempre in ritardo senza giustificazioni, consegna la corrispondenza soltanto a macchia di leopardo né può dirsi tempestivo nell’eseguire le direttive dei superiori. Insomma: causa «notevoli disservizi» all’utenza, che sono addebitati all’azienda. Il tutto mentre la condotta è intenzionale, l’incolpato ha precedenti disciplinari specifici e va esclusa ogni condotta discriminatoria nei confronti del dipendente. È pacifico che il controllo sul lavoratore sia avvenuto mediante l’organizzazione gerarchica della società: il componente dell’ufficio ispettivo viene incaricato dal superiore dell’incolpato e risulta titolato ad accertare mancanze specifiche del lavoratore ex articoli 2086 e 2104 Cc. Ai dipendenti, beninteso, vanno comunicati i nomi e le specifiche mansioni del personale addetto a vigilare sull’attività lavorativa. Ma proprio per la particolare posizione di chi effettua i controlli deve ritenersi che le attività possano essere compiute di nascosto ai diretti interessati: la modalità occulta si giustifica quando la pregressa condotta dei “sospetti” non è palesemente inadempiente. Inutile infine invocare le innovazioni del Jobs Act che riguardano i controlli a distanza attraverso apparecchi elettronici, una fattispecie che nella specie non viene in rilievo: il fattorino viene seguito nel giro di consegna della corrispondenza.  Forte di questa sentenza dunque, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non solo le aziende private ma anche gli enti pubblici arruoleranno sempre più spesso detective privati per mettersi alle calcagna dei dipendenti fannulloni.

c.s. – Sportello dei Diritti

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