Cassazione: ok all’investigatore per accertare se la malattia del dipendente è vera

Legittimo dimostrare con altri mezzi che non sussiste lo stato di incapacità: utilizzabili i rapporti dagli investigatori privati benché solo la visita fiscale possa accertare l’infermità del lavoratore

Con la sentenza 30547/21, pubblicata il 28 Ottobre dalla sezione lavoro, la Cassazione nel respingere il ricorso di un dipendente licenziato, ribadisce il diritto del datore di lavoro di far seguire il dipendente da un investigatore privato per verificare se la malattia esiste davvero o se, in ogni caso, le sue condizioni non sono effettivamente compatibili con l’ambiente di lavoro. L’investigatore privato inchioda il malato immaginario al licenziamento per giusta causa. È vero: soltanto il medico fiscale può accertare se sussiste o no la patologia lamentata dal lavoratore, mentre il datore non può svolgere in proprio verifiche sullo stato di salute del dipendente ma deve passare per i servizi ispettivi degli enti previdenziali. Attenzione, però: il divieto posto dall’articolo 5 dello statuto dei lavoratori non impedisce all’azienda di appurare con altri mezzi che non sussiste l’incapacità a rendere la prestazione cui è tenuto l’addetto. È quanto emerge dalla. Il ricorso della società è accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale, dopo che la Corte d’appello ha annullato il licenziamento disciplinare inflitto al lavoratore disponendo la reintegra nel posto e il risarcimento del danno pari a sei mensilità. All’operaio si addebita di non aver pulito la macchina cui è addetto, col rischio di inceppamenti, e di aver prodotto scarti troppo ingenti fra i quali un’intera bobina di carta senza annotarlo sul foglio di produzione. E soprattutto di essersi messo per vendetta in malattia per sette giorni, intuendo di andare incontro a un procedimento disciplinare. Secondo il datore, insomma, le condizioni fisiche consentirebbero all’operaio di rendere regolarmente una prestazione, tanto che gli sguinzaglia alle calcagna l’investigatore privato. Sbaglia la Corte d’appello a ritenere inutilizzabili i rapporti del detective rispetto alla compatibilità della patologia certificata con le attività svolte dal lavoratore. Il tutto sul rilievo che il datore non si può sostituire al medico fiscale «nel compiere valutazioni tecnico-scientifiche che esorbitano dal proprio potere valutativo e discrezionale». Nessun dubbio che l’unico strumento a disposizione dell’azienda per effettuare il controllo medico sul dipendente sia chiedere all’Inps di procedere con la visita fiscale. Ma lo statuto dei lavoratori non impedisce al datore, fuori dai controlli sanitari, di accertare circostanze di fatto che dimostrano l’insussistenza della malattia. La società, dunque, può ricorrere al detective per accertare condotte del lavoratore che sono sì estranee al servizio ma risultano rilevanti per il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto. In questo caso, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,  gli accertamenti del datore non avevano una finalità sanitaria, ma lo scopo di dimostrare che la “malattia” lamentata dal dipendente non era incompatibile con l’attività lavorativa o l’assenza dalla stessa. Di qui la legittimità dell’accertamento effettuato dalla datrice tramite investigatore privato in quanto finalizzato a dimostrare l’inesistenza di una situazione in grado di ridurre la capacità lavorativa del dipendente.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti

 

 

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