Riduzione Tari, le precisazioni dell’Amministrazione comunale reggina

di GNS

“La Commissione Tributaria di Reggio Calabria ha respinto la gran parte delle richieste avanzate dai contribuenti per la riduzione al 20% della tassa rifiuti per irregolarità del relativo servizio di raccolta. Infatti, le tesi difensive dell’Amministrazione comunale stanno trovando frequente e consolidato accoglimento dall’adita Commissione Tributaria che, in adesione ai principi giurisprudenziali elaborati in materia dalla Corte di Cassazione, ha, conseguentemente, rigettato i ricorsi dei contribuenti”. È quanto afferma in una nota l’amministrazione comunale di Reggio Calabria chiarendo in merito alla vicenda della riduzione del canone Tari sulla quale nei giorni scorsi erano apparsi articoli sulla stampa locale.

“Diversamente – prosegue la nota – è sporadica e rarefatta l’interpretazione della Commissione Tributaria di Reggio Calabria di attribuzione di valenza giuridica alla generica informativa rilasciata dall’ASP sulla questione del disservizio della raccolta dei rifiuti. Effettivamente, la Corte di Cassazione ha statuito che il diritto alla riduzione della tassa presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità ed il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione. Grava pertanto in capo al contribuente l’onere di provare tali disservizi, nonché l’intero periodo in cui gli stessi si sono verificati, ovvero la ricorrenza degli altri requisiti cui la legge subordina l’applicazione della riduzione tariffaria”.

“Quindi – si legge ancora nella nota – è del tutto evidente che gli Uffici dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria appelleranno con motivato convincimento ogni sentenza di accoglimento della richiesta di riduzione della tassa rifiuti dinanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale, che già in molteplici analoghi contenziosi in materia di Tares ha accolto i gravami dell’Ente impositore”.

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