La Cassazione: la foto del contatore rimosso non prova i consumi

L’azienda fornitrice è tenuta a dimostrare che lo strumento di misurazione era in perfetta efficienza prima della sua sostituzione avvenuta in assenza del cliente se l’utente contesta la funzionalità del dispositivo

Nei contratti di somministrazione non basta la foto del contatore rimosso a provare i consumi se l’utente contesta la funzionalità del dispositivo. L’azienda fornitrice, pertanto, è tenuta a dimostrare che lo strumento di misurazione era in perfetta efficienza prima della sua sostituzione avvenuta in assenza del cliente. Lo ha ricordato la Cassazione (il documento è consultabile in fondo all’articolo) che ha accolto il ricorso di un ambulatorio veterinario nei confronti di una società di distribuzione di energia elettrica. L’ambulatorio aveva convenuto in giudizio la compagnia proponendo azione di accertamento negativo in relazione a una fattura nella quale erano conteggiati consumi decisamente superiori alla media dei periodi precedenti. Il ricorrente ha esposto di avere contestato la fattura con un reclamo in quanto la stessa si fondava sull’ultima lettura effettuata sul precedente contatore sostituito dalla società in assenza dei titolari dell’ambulatorio. Ha quindi denunciato sia la rilevazione dei consumi sia l’eccessività degli stessi. Il giudice di pace ha rigettato la domanda. Il tribunale, in grado di appello, ha rilevato che effettivamente il cambio del contatore non era stato effettuato regolarmente perché in assenza di contraddittorio. Tuttavia ha rigettato il ricorso affermando che in sede di sostituzione del contatore era stata effettuata una rilevazione fotografica attestante l’ultima lettura, che è stata sottoposta alle parti e non disconosciuta. La controversia è così giunta in Cassazione dove il ricorrente ha contestato la decisione nella parte in cui ha accertato l’illegittimità dell’operazione di sostituzione del vecchio misuratore avvenuta non in presenza del somministrato e nel contempo ha reputato raggiunta mediante la documentazione fotografica, che ritrae il quadro del vecchio contatore, sostituito senza interpellare il cliente, la prova del credito contestato. Inoltre ha sostenuto di non aver prestato acquiescenza alla lettura e, infine, che il giudice non avrebbe tenuto nella giusta considerazione la possibile anomalia del contatore. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia. Pertanto, in presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema, incombe sul somministrante l’onere di dare la prova della funzionalità del contatore. Se però, a fronte di una contestazione di malfunzionamento, l’impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente, prova nella specie non fornita, anzi preclusa dallo stesso comportamento della somministrante che con l’irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio ha impedito di provare la regolarità o meno dei consumi, cade la presunzione di consumo a carico del somministrato.”

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”

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