Suggerite tutele per la maggiore riservatezza degli atti giudiziari e nuove forme di diritto all’oblio
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale (riforma “Cartabia”). Sono però state suggerite maggiori garanzie per i dati degli imputati, degli indagati e di tutte le altre persone coinvolte nei procedimenti penali.
Il testo del decreto propone molte innovazioni che hanno un impatto rilevante sul trattamento dei dati personali: ad esempio in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti, oppure in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza. Rilevanti sono anche le implicazioni sulla privacy della disciplina della giustizia riparativa, che tra l’altro assegna un ruolo centrale al rispetto dei doveri di riservatezza nell’attività di mediazione.
Nell’esprimere il parere, l’Autorità ha comunque suggerito al Governo di adottare ulteriori tutele nel trattamento di dati particolarmente delicati, come quelli giudiziari. Il Garante ritiene opportuno rafforzare la sicurezza e l’affidabilità dei collegamenti telematici previsti per la partecipazione a distanza alle udienze o alla formazione degli atti giudiziari.
Particolare attenzione dovrà essere posta sulle forme di notificazione di atti mediante pubblici annunci su internet, sottraendole all’indicizzazione da parte dei motori di ricerca e precisando il termine massimo di permanenza online. Il Garante ha inoltre rappresentato l’opportunità che anche le disposizioni attuative previste dal decreto legislativo siano sottoposte alla sua attenzione, al fine di conformarne pienamente il contenuto alla disciplina di protezione dati.
L’Autorità ha infine proposto di introdurre più incisive tutele per le persone destinatarie di provvedimenti di archiviazione o proscioglimento, definendo due nuove forme di “oblio”, peraltro in linea con il principio costituzionale della presunzione di innocenza. Una prima forma di “oblio” dovrebbe garantire la deindicizzazione preventiva dei provvedimenti giudiziari in modo da sottrarre il nome di indagati e imputati alle ricerche condotte tramite motori generalisti; una seconda forma dovrebbe intervenire, invece, nella fase successiva consentendo ai soggetti coinvolti di richiedere la sottrazione all’indicizzazione, ex post, dei propri dati contenuti nel provvedimento.
Comunicato Stampa Garante per la protezione dei dati personali