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L’abuso d’ufficio è il reato che commette il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge , omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto . L’abuso di ufficio rientra fra i reati contro la pubblica amministrazione. L’abolizione del reato di abuso d’ufficio viene motivata innanzitutto facendo riferimento agli scarsissimi risultati prodotti dal reato sul piano giudiziario:“Il numero complessivo delle condanne sale nel 2021 solo a 18 casi in dibattimento di primo grado (passibili anche di riforma in appello o in cassazione), a riprova che l’ammontare complessivo di fatti ritenuti riconducibili alla disposizione dell’art. 323 del codice penale è ridottissimo”, così si legge nella bozza del provvedimento. Il testo, tuttavia, prevede la possibilità di fare un passo indietro in caso di richieste specifiche in materia provenienti da parte delle istituzioni europee.
Le modifiche sulle intercettazioni hanno “lo scopo di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento, rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate”. Viene per questo modificata la normativa che riguarda la pubblicazione delle intercettazioni da parte dei giornalisti, prevedendo che “il divieto di pubblicazione decada solo allorquando il contenuto intercettato sia ‘riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento’”.La riforma amplia anche l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (i cosiddetti brogliacci), in particolare viene previsto il dovere dei giudici di “stralciare” dai loro provvedimenti le intercettazioni che includono, oltre ai già previsti ‘dati personali sensibili’ anche quelli ‘relativi a soggetti terzi diversi dalle parti’ (fatta salva, anche in questo caso, l’ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini)”.
Quanto alla collegialità della decisione sulla misura restrittiva in carcere, la riforma “prevede che il giudice per le indagini preliminari decida in formazione collegiale ( 3 giudici) sull’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La disposizione non è stata estesa all’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per sottolineare il carattere di extrema ratio della misura restrittiva carceraria”. La collegialità riguarda dunque solo la più grave delle misure cautelari.
Nuove assunzioni magistrati
La riforma prevede l’assunzione di 250 nuovi giudici e stringe i tempi del concorso di accesso.